Corte costituzionale
Sentenza n. 205/1970
Corte cost., sent. 28 dicembre 1970, n. 205
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 205/1970
- Data di deposito
- 28 dicembre 1970
- Data di decisione
- 18 dicembre 1970
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:205
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 30, comma 3, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 5346
Non rilevabile e' il contrasto tra l'art. 593, comma primo, del codice civile, che limita la capacita' di ricevere per testamento dei figli naturali non riconoscibili, e l'articolo 30, comma terzo della Costituzione, che assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima, poiche' proprio con riferimento ai diritti ereditari dei figli nati fuori del matrimonio la Corte ha avuto occasione di osservare che la tutela assicurata dal citato precetto costituzionale riguarda, a tali fini, i figli naturali riconosciuti o dichiarati (Sent. n. 79 del 1969).
Massima n. 5347
L'art. 593, comma primo, del codice civile - nello stabilire che, quando il testatore lascia figli legittimi e loro discendenti, i figli naturali non riconoscibili non possono singolarmente ricevere per testamento piu' della meta' di quanto consegue nella successione il meno favorito dei figli legittimi e che in nessun caso essi possono complessivamente ricevere piu' del terzo dell'eredita' - pone in essere una gravissima limitazione della capacita' di ricevere per testamento di questi figli naturali.
Massima n. 5348
E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 593, comma primo del Codice civile, per la condizione che esso riserva ai figli naturali non riconoscibili rispetto a tutti gli altri soggetti estranei alla famiglia legittima. Mentre questi ultimi hanno una prima capacita' di ricevere per testamento, limitata e' invece la capacita' dei primi, con la conseguenza che il testatore puo' lasciare ai terzi estranei l'intera quota disponibile e non puo' usare lo stesso trattamento nei riguardi dei figli naturali sicche' questi, proprio in relazione al loro stato personale e sociale e cioe' alla loro nascita avvenuta fuori del matrimonio, vengono a trovarsi in una situazione di sfavore rispetto agli altri estranei, subendo un sacrificio dei propri interessi che non trova giustificazione ne' nel contenuto ne' nella finalita' della norma.
Massima n. 5349
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in conseguenza della pronuncia d'incostituzionalita' dell'art. 593, comma primo, del cod. civile, va dichiarata la illegittimita' costituzionale delle seguenti altre disposizioni dello stesso codice: - art. 593, commi secondo e quarto concernenti rispettivamente la limitazione della capacita' di ricevere per testamento dei figli naturali non riconoscibili, nel caso in cui al testatore sopravviva il coniuge e l'applicabilita' della limitazione della capacita' di ricevere per testamento, previste dai commi primo e secondo dell'art. 593, anche ai figli non riconosciuti, dei quali sarebbe ammissibile il riconoscimento a norma degli artt. 251 e 252, terzo comma; - art. 592, concernente la limitazione della capacita' di ricevere per testamento dei figli naturali riconosciuti o dichiarati o riconoscibili; - art. 599 nella parte in cui dispone che le disposizioni a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli artt. 592 e 593 sono nulle anche se fatte sotto nome di interposta persona.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 593, primo comma, del codice civile;
dichiara, inoltre, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale delle seguenti altre disposizioni dello stesso codice:
art. 593, comma secondo;
art. 593, comma quarto, nella parte concernente l'applicabilità delle disposizioni contenute nei commi primo e secondo ai figli non riconosciuti, dei quali sarebbe ammissibile il riconoscimento a norma degli artt. 251 e 252, terzo comma;
art. 592;
art. 599, nella parte in cui si riferisce agli anzidetti articoli 592 e 593.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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