Corte costituzionale
Sentenza n. 202/1970
Corte cost., sent. 28 dicembre 1970, n. 202
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 202/1970
- Data di deposito
- 28 dicembre 1970
- Data di decisione
- 18 dicembre 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:202
Norme oggetto del giudizio
- art. 189, comma 3, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 5343
L'istituto dell'amministrazione controllata e' stato introdotto nella disciplina dei procedimenti concorsuali, stabilita col R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare) perche' costituisse strumento volto, in momenti di improvvise e vaste fluttuazioni economiche, a portare rimedio a temporanee crisi delle imprese. Crisi tali da rendere impossibile l'immediato ed integrale soddisfacimento delle obbligazioni, per riflesso di avvenimenti generali piu' forti di ogni individuale volonta', senza che, tuttavia, si potesse delineare uno stato di insolvenza e di incapacita' obiettiva dell'impresa a riacquistare il normale equilibrio patrimoniale. La disciplina dell'istituto, ed in particolare quella dettata dall'art. 189 del predetto decreto, in materia di approvazione della proposta del debitore di ammissione all'amministrazione controllata, risulta informata all'intento di lasciare il piu' largo campo all'iniziativa degli interessati e alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice. In riferimento ai motivi che ne hanno determinato l'adozione, quindi, la norma dell'art. 189, terzo comma legge fallimentare, concernente l'esclusione dei creditori aventi diritto di prelazione dalla deliberazione sulla proposta di ammissione all'amministrazione controllata, ma pur in vario modo tutelati dall'ordinamento, risponde razionalmente alla diversita' di situazione nelle quali essi versano in confronto dei creditori chirografari e non e' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. I creditori chirografari, infatti, non essendo assistiti da diritti di garanzia che assicurino in via prioritaria l'adempimento delle obbligazioni anche in sede di esecuzione concorsuale, fondano sull'utile svolgimento dell'amministrazione controllata dell'impresa e dei beni dell'imprenditore l'aspettativa di soddisfacimento del credito, in misura integrale o comunque maggiore di quella che potrebbe altrimenti risultare da una esecuzione immediata. Sul voto dei creditori con prelazione, ove questi fossero stati chiamati a deliberare insieme con i chirografari, avrebbe potuto essere determinante il presumibile interesse ad una esatta ed immediata esecuzione della prestazione che avrebbe potuto impedire il risanamento patrimoniale dell'impresa eludendo le accennate finalita' dell'istituto.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 189, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (così detta legge fallimentare), nella parte in cui esclude i creditori aventi diritto di prelazione dalla deliberazione sulla proposta del debitore di ammissione alla amministrazione controllata: questione promossa dall'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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