Corte costituzionale
Sentenza n. 193/1970
Corte cost., sent. 28 dicembre 1970, n. 193
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 193/1970
- Data di deposito
- 28 dicembre 1970
- Data di decisione
- 18 dicembre 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:193
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 4003 del 27 dicembre 1952
Parametri
- legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 5327
Per determinare la quota di proprieta' terriera suscettibile di trasformazione fondiaria od agraria ai sensi della legge n. 841 del 1950, occorre far riferimento alla "consistenza" di detta proprieta' al 15 novembre 1949. L'accertamento della "consistenza" implica, sia l'individuazione dei titolari della proprieta', sia la rappresentazione dello stato di fatto dei terreni, il tutto secondo la realta' effettiva e non secondo l'apparenza formale.
Massima n. 5328
La quota di terreni appartenenti alla famiglia Torlonia, riconosciuta gravata di usi civici in favore della popolazione di Anguillara Sabazia con decisione del competente Commissario del 31 dicembre 1947, assegnata poi allo stesso Comune con provvedimento commissariale del 10 novembre 1951 a titolo di compenso per la liquidazione degli usi civici a termini dell'art. 7 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, in relazione all'art. 9 R.D. 3 agosto 1891, n. 510, ed infine espropriata con D.P. 27 dicembre 1952, n. 4003, ai fini della riforma fondiaria, ha conservato la natura di bene privato fino alla data dell'ultimo provvedimento commissariale, il quale soltanto ha apportato una modificazione nella situazione precedente dando luogo alla costituzione di una nuova situazione giuridica. La questione di legittimita' costituzionale del D.P. di esproprio suddetto, sollevata per presunta violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione all'art. 4 della legge di delega n. 841 del 1950, per avere incluso nell'esproprio terreni di natura demaniale di uso civico, e' pertanto infondata, avendo il legislatore delegato esattamente identificato la "consistenza" della proprieta' al 15 novembre 1949 senza esorbitare dai limiti della delega.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 4003 (riguardante il trasferimento in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale di terreni di proprietà Torlonia siti in Comune di Anguillara Sabazia), proposta, con ordinanza 21 febbraio 1969 del Commissario per la liquidazione degli usi civici in Roma, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
Testo integrale
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