Corte costituzionale
Sentenza n. 192/1970
Corte cost., sent. 28 dicembre 1970, n. 192
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 192/1970
- Data di deposito
- 28 dicembre 1970
- Data di decisione
- 18 dicembre 1970
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:192
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 83 del 11 marzo 1970
- art. 10, decreto-legge n. 7 del 3 febbraio 1970
- art. 3, n.1, decreto-legge n. 7 del 3 febbraio 1970
- art. 3, n.7, decreto-legge n. 7 del 3 febbraio 1970
- art. 3, comma 5, decreto-legge n. 7 del 3 febbraio 1970
- art. 4, e segg., decreto-legge n. 7 del 3 febbraio 1970
- art. 15, decreto-legge n. 7 del 3 febbraio 1970
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 83, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 2, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 13, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 11, n.2, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 18, e segg., statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 6, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 5320
Non e' inammissibile un ricorso proposto contro una legge di conversione di precedente decreto-legge non impugnato nei termini, anche nelle parti in cui quella ne riproduce il contenuto senza modificazioni, perche' la legge di conversione rende permanente e definitiva la normativa solo provvisoriamente dettata dal precedente provvedimento governativo ex art. 77 Cost., perpetuandone gli eventuali vizi di costituzionalita', e pertanto rinnova la lesione che si assume derivare dalla denuncia di illegittimita' della normativa medesima. (V. sent. n. 113/1967).
Massima n. 5321
E' inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Trentino-Alto Adige nei confronti di una legge statale per la parte in cui deduce, anziche' l'invasione della sfera di competenza della Regione stessa, o ex art. 83 dello Statuto la violazione di norme statutarie o di norme costituzionali che di quelle costituiscono il fondamento, la diretta ed esclusiva inosservanza di norme della Costituzione.
Massima n. 5322
L'obbligo di assunzione dei lavoratori, attraverso le liste di collocamento per richiesta numerica, incondizionatamente imposto dall'art. 10 del decreto legge n. 7 del 3 febbraio 1970 anche ad aziende agricole minori contrasta con l'art. 2 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, in quanto - relativamente alla provincia di Bolzano che e' zona mistilingue - rappresenta una menomazione di quella tutela del gruppo linguistico tedesco che lo Statuto invece esige sia assicurata, in un regime di eguaglianza sostanziale con tutti gli altri gruppi, e che la precedente legge n. 264 del 29 aprile 1949 aveva realizzato attraverso il congegno previsto dall'art. 11 n. 6. L'art. 10 del decreto legge e della relativa legge di conversione n. 83 del 1970 e' illegittimo - limitatamente alla applicabilita' nella provincia di Bolzano - per contrasto con gli artt. 2 dello Statuto T.A.A. e 6 Cost. nella parte in cui non prevede la possibilita' dell'assunzione diretta di lavoratori agricoli, nei casi e nelle condizioni di cui al n. 6 dell'art. 11 della precedente legge n. 264 del 1949.
Massima n. 5323
Il principio di cui all'art. 2 dello Statuto Trentino-Alto Adige limita egualmente leggi statali, regionali e provinciali, quali che siano le materie che esse hanno ad oggetto.
Massima n. 5324
Gli artt. 3, primo comma, n. 1 e n. 7 della legge di conversione 11 marzo 1970, n. 83, limitatamente alla parte in cui rispettivamente stabiliscono l'attribuzione alla Commissione regionale per la mano d'opera agricola il compito di fare proposte agli organi centrali dell'Amministrazione statale in materia di formazione professionale ed omettono di prescrivere la valutazione, ai fini della determinazione delle specializzazioni ammesse a richiesta nominativa per l'assunzione dei lavoratori agricoli, dei titoli ed attestati rilasciati dai corsi istituiti ed autorizzati nella provincia di Bolzano, sono costituzionalmente illegittimi in quanto applicabili in detta provincia per contrasto con gli artt. 11 n. 2 e 13 dello Statuto Trentino-Alto Adige, che attribuiscono alle due provincie di quella regione potesta' legislativa primaria, con la connessa potesta' amministrativa, in materia di istruzione e di avviamento professionale ad indirizzo agrario.
Massima n. 5325
E' infondata la censura di illegittimita' costituzionale relativa all'art. 3, ultimo comma, del decreto-legge n. 7 del 1970 e della corrispondente legge di conversione, in quanto la prescrizione che del Comitato regionale per la programmazione economica debba far parte il direttore dello ufficio regionale del lavoro ha riferimento ai soli comitati ( organi statali) provvisoriamente istituiti in attesa che fossero concretamente costituite le regioni a statuto ordinario e non puo' quindi violare gli artt. 18 e segg. dello Statuto Trentino-Alto Adige che concernono la composizione del Consiglio e della Giunta regionale.
Massima n. 5326
La potesta' legislativa attribuita alla Regione del Trentino-Alto Adige dall'art. 6 dello Statuto in materia di previdenza e di assicurazioni sociali ha carattere integrativo e percio' le leggi statali sulla materia continuano ad essere validamente applicabili nel territorio della Regione, la quale e' soltanto competente ad integrarne la normativa in aderenza alle sue particolari esigenze. Non e' fondata in riferimento all'art. 6 dello Statuto del T.A.A. la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4 e seguenti e 15 del decreto-legge n. 7 del 1970 e della relativa legge di conversione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso della Regione del Trentino - Alto Adige contro la legge 11 marzo 1970, n. 83, di conversione del decreto - legge 3 febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia di collocamento e accertamento di lavoratori agricoli, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione;
dichiara la illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni del predetto decreto - legge convertito nella menzionata legge 11 marzo 1970, n. 83: a) art. 10, nella parte in cui non riproduce, per la provincia di Bolzano, la norma dell'art. 11, n. 6, della legge 29 aprile 1949, n. 264; b) art. 3, n. 1, limitatamente alla sua applicabilità alla provincia di Bolzano, nella parte in cui attribuisce alle commissioni regionali per la mano d'opera agricola il compito di fare proposte in materia di "formazione professionale"; c) art. 3, n. 7, nel testo emendato dalla legge di conversione, nella parte in cui non comprende, tra i titoli e gli attestati da valutare al fine di individuare particolari qualifiche per le quali è ammessa la richiesta nominativa, quelli rilasciati dai corsi della provincia di Bolzano;
dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 18 e seguenti dello statuto speciale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, ultimo comma, del predetto decreto - legge e relativa legge di conversione;
dichiara altresì non fondata, in riferimento all'art. 6 dello statuto, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e seguenti e 15 del decreto - legge medesimo e relativa legge di conversione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze