Corte costituzionale
Sentenza n. 190/1970
Corte cost., sent. 16 dicembre 1970, n. 190
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 190/1970
- Data di deposito
- 16 dicembre 1970
- Data di decisione
- 10 dicembre 1970
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:190
Norme oggetto del giudizio
- art. 304-bis, codice di procedura penale 1930
- art. 303, comma 1, codice di procedura penale 1930
- art. 304-bis, comma 1, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 5306
Secondo un principio affermato dalla Corte fin dalla sentenza n. 46 del 1957 e poi costantemente ribadito, il diritto di difesa e', in primo luogo, garanzia di contraddittorio e di assistenza tecnico-professionale. Pertanto esso e', di regola, assicurato nella misura in cui l'interessato puo' partecipare ad una effettiva dialettica processuale, non pienamente realizzabile senza l'intervento del difensore. Il che - come risulta in modo non equivoco dalla sentenza n. 52 del 1965 - e' vero anche per quanto riguarda la formazione e l'acquisizione delle prove durante l'istruttoria. Tuttavia l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto fa riferimento ad "ogni stato e grado del procedimento", non importa necessariamente che contraddittorio e presenza del difensore abbiano ad essere garantiti in ogni momento ed in ogni atto processuale. Ed e' d'uopo percio' di volta in volta accertare, in relazione all'importanza del singolo atto, se l'assenza del difensore e la conseguente minor pienezza di contraddittorio si traducano, per gli effetti che abbiano a derivarne, in una effettiva lesione del diritto costituzionale di difendersi in giudizio.
Massima n. 5307
Il precetto posto dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, presuppone chiaramente che il diritto di difesa, lungi dal contrastare, si armonizzi perfettamente con i fini di giustizia ai quali il processo e' rivolto.
Massima n. 5308
Nel contrasto fra il principio costituzionale enunciato dall'art. 24 Cost. e determinate strutture processuali e' il primo a dover prevalere sulle seconde, non, certo, queste su quello.
Massima n. 5309
Magistrato appartenente all'ordine giudiziario, come tale collocato in posizione di istituzionale indipendenza rispetto ad ogni altro potere, il pubblico ministero non fa valere, nel processo penale, interessi particolari, e svolge la funzione che gli e' propria anche quando promuove accertamenti che possano dimostrare l'innocenza dell'imputato o ne chiede il proscioglimento. In via di principio egli non puo' quindi essere considerato come parte in senso stretto, ma cio' non toglie che la posizione del pubblico ministero non puo' confondersi con quella del giudice (in proposito cfr. la sent. n. 148 del 1963) e che nella controversia sulla responsabilita' penale, i due poli del contraddittorio si incentrano, da un lato, nell'imputato e nel suo difensore e, dall'altro, nel pubblico ministero: gli uni e l'altro portatori di interessi dialetticamente contrapposti. Il ruolo del pubblico ministero e quello del difensore dell'imputato nel processo penale presentano dunque un certo grado di omogeneita', il che consente una comparazione dei poteri conferiti dalla legge a ciascuno di essi.
Massima n. 5310
Data la netta distinzione fra gli interessi a tutela dei quali il pubblico ministero, da un lato, e l'imputato e il suo difensore, dall'altro, rispettivamente agiscono, e' giusto concludere che nella dialettica del processo e di fronte al giudice essi vanno considerati parti, e correttamente, pertanto, li qualifica tali (nel titolo terzo del libro primo) il codice processuale. Non ne consegue, pero', che i poteri processuali del pubblico ministero debbano essere sempre ed in ogni caso pari a quelli dell'imputato e del suo difensore: una disparita' di trattamento tra di essi puo' quindi giustificarsi, ma solo quando trovi una ragionevole motivazione nella funzione assegnata al pubblico ministero o in esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia.
Massima n. 5311
La legge processuale considera l'interrogatorio, oltre che mezzo di prova (art. 304, terzo comma, c.p.p. nel testo modificato dalla legge 5 dicembre 1969, n. 932), mezzo di difesa (artt. 367, secondo comma e 368 c.p.p.). Da cio' emerge quale sia l'importanza dell'interrogatorio al fine della acquisizione non soltanto delle prove di colpevolezza, ma anche di quelle di innocenza. Infatti, come lo stesso legislatore ha sottolineato (art. 365 cod. proc. pen.), l'interrogatorio dell'imputato ha un carattere prodromico rispetto all'ulteriore corso delle indagini. L'importanza fondamentale dell'interrogatorio dell'imputato in istruttoria e' stata, inoltre, gia' riconosciuta in numerosi episodi giurisprudenziali (cfr. da ult. la sent. n. 109 del 1970). Su tale riconoscimento furono anzi basate le dichiarazioni di illegittimita' pronunziate dalla Corte costituzionale con la sent. n. 33 del 1966 (art. 398 c.p.p.) e con la sent. 151/67 (artt. 376, 395, u.co., e 398 u.co., c.p.p.).
Massima n. 5312
L'esigenza di far posto, in relazione all'interrogatorio dell'imputato in istruttoria, a interventi del difensore, e' stata avvertita dallo stesso legislatore ordinario, come si evince dall'art. 304 bis, c.p.p., introdotto dalla Novella del 1955, da cui l'interrogatorio e' compreso fra gli atti i cui verbali devono essere depositati entro i cinque giorni dal loro compimento al fine di consentire al difensore di prenderne visione e di fare istanze, e dall'art. 8 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, circa il divieto di utilizzazione delle dichiarazioni rese dall'indiziato di reato prima della nomina del difensore. Tali innovazioni legislative, tuttavia, appaiono chiaramente insufficienti a realizzare un effettivo contraddittorio.
Massima n. 5313
Nella vigente disciplina dell'interrogatorio dell'imputato in istruttoria, nonostante le innovazioni apportate con la Novella del 1955 (art. 304 quater) e con la legge 5 dicembre 1969, n. 932 (art. 8), resta fermo che il pubblico ministero interviene al momento della formazione dell'atto con gli ampi poteri che la legge gli consente, laddove il difensore puo' intervenire solo ad atto gia' formato ed acquisito. La legge (art. 304 quater, quinto comma) consente che il giudice, talvolta proprio su richiesta del pubblico ministero, disponga che il deposito del verbale sia ritardato, cosicche' l'intervento del difensore puo' essere spiegato anche a notevole distanza di tempo: il che incide in maniera gravissima sul diritto di difesa, specialmente quando l'imputato e' detenuto.
Massima n. 5314
Che in occasione di un atto di tanto significato quale l'interrogatorio, l'imputato (come avviene nell'istruttoria del processo penale, per effetto dell'art. 304 bis, in relazione all'art. 303 c.p.p.) sia esposto alle osservazioni, ai rilievi, alle contestazioni del pubblico ministero senza essere assistito dal difensore, che, per la sua preparazione tecnico-professionale, piu' di lui e' in grado di avvertire la necessita' di opportuni chiarimenti, e' cosa che - nonostante la facolta' di non rispondere che la legge n. 932 del 1969 riconosce all'imputato - non puo' non menomare gravemente il diritto di difesa. Valutato nell'economia dell'intera istruttoria, l'interrogatorio dell'imputato ha, infatti, un rilievo tale da comportare che l'assenza del difensore e la presenza del pubblico ministero realizzino una grave menomazione del diritto di difesa.
Massima n. 5315
Dalla relazione governativa alla riforma del 1955, che ammise l'intervento del difensore solo agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari ed alle ricognizioni (art. 304 bis c.p.p.), risulta che l'esclusione del difensore dall'interrogatorio fu mantenuta "al fine di permettere che l'imputato si regoli nel rispondere con la maggiore franchezza possibile alle contestazioni che gli vengono mosse, al di fuori di ogni preoccupazione e suggestione derivanti dalla presenza di terzi". Queste ragioni, in quanto implicano una piena sfiducia nell'opera del difensore, si pongono in netto contrasto con il precetto stabilito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Massima n. 5316
Ove l'intervento della difesa fosse esteso all'interrogatorio, troverebbero automatica applicazione anche a questo atto istruttorio sia la norma (art. 304 bis, terzo comma) secondo cui le istanze e le osservazioni del difensore vanno rivolte al giudice, sia la norma (art. 304 bis, ultimo comma) che conferisce al giudice poteri adeguati per reprimere ogni illegittima interferenza, sia la norma (art. 307 c.p.p.) che pone in generale a carico dei difensori l'obbligo di osservare il segreto istruttorio per tutti gli atti a cui assistono. Ove l'intervento della difesa fosse esteso anche all'interrogatorio dell'imputato, e' da contestare che le istanze e le osservazioni del difensore possano preoccupare e suggestionare l'imputato piu' dell'attiva presenza del pubblico ministero. E', al contrario, ragionevole ritenere che l'equilibrio del contraddittorio non solo garantirebbe il diritto di difesa, ma contribuirebbe in modo rilevante ad offrire al giudice fin dal primo atto istruttorio, nella dialettica delle due parti, tutti gli elementi idonei ad orientarlo nell'esercizio della sua funzione. La presenza e la assistenza del difensore, inoltre, conferirebbe maggior fermezza ai risultati dell'interrogatorio, anche per quella parte che potesse risultare sfavorevole all'imputato. Sicche', in conclusione, la pienezza del contraddittorio giova, per quanto riguarda l'atto in questione, alla stessa amministrazione della giustizia.
Massima n. 5317
All'ampliamento dei poteri dei difensori delle parti nel processo penale si deve accompagnare l'ampliamento delle loro responsabilita', sulle quali sono chiamati a vigilare, secondo le loro istituzionali attribuzioni, i competenti consigli degli ordini forensi.
Massima n. 5318
Poiche' il pubblico ministero e' ammesso ad assistere a tutti gli atti di istruzione (art. 303 c.p.p.) in considerazione della funzione pubblica da esso esplicata nel processo penale, questa funzione sarebbe menomata ed a quella regola si porrebbe una irrazionale eccezione se si escludesse il suo potere di assistere all'interrogatorio. D'altronde la particolare importanza dell'interrogatorio e le conseguenze che derivano dal divieto di assistervi fatto al difensore convincono che proprio la rimozione di questo divieto e' la soluzione piu' idonea a ristabilire, in relazione all'interrogatorio stesso, l'equilibrio del contraddittorio tra pubblico ministero e imputato, mentre va anche considerato che proprio le piu' recenti innovazioni legislative concorrono a dimostrare una tendenza evolutiva con la quale la presenza del difensore nell'interrogatorio meglio si armonizza che non l'esclusione del pubblico ministero. Pertanto, secondo i criteri gia' enunciati dalla Corte nell'ordinanza n. 100 del 1970, e in coerenza con i principi generali a cui risulta ispirato il vigente codice processuale e con il principio della inviolabilita' del diritto di difesa garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost., se ne deve concludere che la parita' tra accusa e difesa va assicurata, nel quadro della legislazione vigente, attraverso la dichiarazione di parziale illegittimita' non dell'art. 303, comma primo, ma dell'art. 304 bis, primo comma, c.p.p.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 304 bis, primo comma, del codice di procedura penale, limitatamente alla parte in cui esclude il diritto del difensore dell'imputato di assistere all'interrogatorio;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui ammette che il pubblico ministero possa assistere all'interrogatorio dell'imputato, sollevata dalla ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Roma, indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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