Corte costituzionale
Sentenza n. 17/1970
Corte cost., sent. 4 febbraio 1970, n. 17
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 17/1970
- Data di deposito
- 4 febbraio 1970
- Data di decisione
- 29 gennaio 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:17
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 804 del 29 luglio 1947
- legge n. 561 del 17 aprile 1956
Parametri
Massime
Massima n. 4852
L'art. 1, comma primo, del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, demanda agli Istituti di patronato giuridicamente riconosciuti il compito di assistere i lavoratori e i loro aventi causa per il conseguimento, in sede amministrativa, delle prestazioni previdenziali di qualsiasi genere, nonche' quello di rappresentare i lavoratori davanti agli organi di liquidazione di dette prestazioni, o a collegi di conciliazione. L'ultimo comma dello stesso articolo pone l'espresso divieto, penalmente sanzionato, "per agenzie private e singoli procaccianti, di esplicare qualsiasi opera di mediazione per l'assistenza ai lavoratori e loro aventi causa".
Massima n. 4853
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, in riferimento all'art. 39, comma primo, della Costituzione proposta sull'inesatta premessa che il legislatore abbia inteso riservare agli Istituti di patronato la tutela in sede amministrativa dei diritti del lavoratore con esclusione di ogni altro ente o persona violando cosi' contemporaneamente sia il diritto del lavoratore a farsi assistere sindacalmente da chiunque ritenga opportuno, sia il diritto di qualsiasi associazione sindacale, che non abbia ancora costituito un proprio istituto di patronato, a tutelare e prestare assistenza al lavoratore nell'espletamento delle pratiche previdenziali. La lettera e la ratio della norma non giustificano l'assunto che il legislatore abbia inteso attribuire in modo esclusivo agli Istituti di patronato la tutela e l'assistenza dei lavoratori nel campo delle prestazioni previdenziali. Un intendimento di cosi' grave portata avrebbe richiesto una espressa enunciazione che manca nella norma. La conferma che l'assistenza dei lavoratori non spetti solo agli Istituti di patronato si desume proprio dal divieto contenuto nell'ultimo comma della norma, il quale non e' posto a tutela della pretesa esclusivita' dell'attivita' assistenziale dei patronati poiche' con esso non si vieta l'esercizio dell'assistenza dei lavoratori, ma soltanto l'opera di mediazione per l'assistenza svolta da agenzie private e singoli procaccianti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, sul "Riconoscimento giuridico degli Istituti di patronato e di assistenza sociale", in riferimento all'art. 39, comma primo, della Costituzione, proposta con ordinanza 4 luglio 1968 del pretore di Prato.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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