Corte costituzionale

Sentenza n. 17/1970

Corte cost., sent. 4 febbraio 1970, n. 17

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
17/1970
Data di deposito
4 febbraio 1970
Data di decisione
29 gennaio 1970
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:17

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 804 del 29 luglio 1947
  • legge n. 561 del 17 aprile 1956

Parametri

Massime

Massima n. 4852

L'art. 1, comma primo, del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, demanda agli Istituti di patronato giuridicamente riconosciuti il compito di assistere i lavoratori e i loro aventi causa per il conseguimento, in sede amministrativa, delle prestazioni previdenziali di qualsiasi genere, nonche' quello di rappresentare i lavoratori davanti agli organi di liquidazione di dette prestazioni, o a collegi di conciliazione. L'ultimo comma dello stesso articolo pone l'espresso divieto, penalmente sanzionato, "per agenzie private e singoli procaccianti, di esplicare qualsiasi opera di mediazione per l'assistenza ai lavoratori e loro aventi causa".

Massima n. 4853

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, in riferimento all'art. 39, comma primo, della Costituzione proposta sull'inesatta premessa che il legislatore abbia inteso riservare agli Istituti di patronato la tutela in sede amministrativa dei diritti del lavoratore con esclusione di ogni altro ente o persona violando cosi' contemporaneamente sia il diritto del lavoratore a farsi assistere sindacalmente da chiunque ritenga opportuno, sia il diritto di qualsiasi associazione sindacale, che non abbia ancora costituito un proprio istituto di patronato, a tutelare e prestare assistenza al lavoratore nell'espletamento delle pratiche previdenziali. La lettera e la ratio della norma non giustificano l'assunto che il legislatore abbia inteso attribuire in modo esclusivo agli Istituti di patronato la tutela e l'assistenza dei lavoratori nel campo delle prestazioni previdenziali. Un intendimento di cosi' grave portata avrebbe richiesto una espressa enunciazione che manca nella norma. La conferma che l'assistenza dei lavoratori non spetti solo agli Istituti di patronato si desume proprio dal divieto contenuto nell'ultimo comma della norma, il quale non e' posto a tutela della pretesa esclusivita' dell'attivita' assistenziale dei patronati poiche' con esso non si vieta l'esercizio dell'assistenza dei lavoratori, ma soltanto l'opera di mediazione per l'assistenza svolta da agenzie private e singoli procaccianti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, sul "Riconoscimento giuridico degli Istituti di patronato e di assistenza sociale", in riferimento all'art. 39, comma primo, della Costituzione, proposta con ordinanza 4 luglio 1968 del pretore di Prato.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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