Corte costituzionale
Sentenza n. 159/1970
Corte cost., sent. 18 novembre 1970, n. 159
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 159/1970
- Data di deposito
- 18 novembre 1970
- Data di decisione
- 12 novembre 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Rossi
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:159
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 5238
L'art. 725 c.p. non contrasta con il divieto di censura preventiva di cui all'art. 21, secondo comma, della Costituzione. Invero la cernita imposta ai rivenditori di giornali, al fine di escludere dalla diffusione le pubblicazioni contrarie alla pubblica decenza, non ricade sotto l'ambito d'applicazione della norma costituzionale invocata, la quale concerne la censura quale istituto tipico del diritto pubblico, secondo cui gli organi dello Stato, e soltanto essi, esercitano autoritativamente un controllo preventivo sulla stampa, adottato con un provvedimento contenente un giudizio sulla manifestazione del pensiero (sent. nn. 31/1957 e 115/1957; n. 44/1960).
Massima n. 5239
L'art. 725 c.p. non realizza una generica limitazione alla liberta' di stampa: i rivenditori di giornali sono tenuti infatti ad esercitare un esame sommario, diretto ad eliminare dalla diffusione quelle pubblicazioni che offendono in maniera appariscente la pubblica decenza. La tutela, cosi' assicurata, delle regole di pudicizia e di costumatezza che la civile convivenza esige siano da tutti osservate, non si traduce quindi in una limitazione della liberta' di pensiero.
Massima n. 5240
Il divieto di cui all'art. 21, secondo comma, della Costituzione, concerne la censura quale istituto tipico del diritto pubblico, secondo cui gli organi dello Stato, e soltanto essi, esercitino autoritativamente un controllo preventivo sulla stampa, adottato con provvedimento contenente un giudizio sulla manifestazione del pensiero rimesso alla pubblica amministrazione (sent. nn. 31/1957 e 115/1957; n. 44/1960).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 725 del codice penale sollevata, con l'ordinanza in epigrafe indicata, in riferimento all'art. 21 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze