Corte costituzionale

Sentenza n. 159/1970

Corte cost., sent. 18 novembre 1970, n. 159

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
159/1970
Data di deposito
18 novembre 1970
Data di decisione
12 novembre 1970
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Rossi
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:159

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 5238

L'art. 725 c.p. non contrasta con il divieto di censura preventiva di cui all'art. 21, secondo comma, della Costituzione. Invero la cernita imposta ai rivenditori di giornali, al fine di escludere dalla diffusione le pubblicazioni contrarie alla pubblica decenza, non ricade sotto l'ambito d'applicazione della norma costituzionale invocata, la quale concerne la censura quale istituto tipico del diritto pubblico, secondo cui gli organi dello Stato, e soltanto essi, esercitano autoritativamente un controllo preventivo sulla stampa, adottato con un provvedimento contenente un giudizio sulla manifestazione del pensiero (sent. nn. 31/1957 e 115/1957; n. 44/1960).

Massima n. 5239

L'art. 725 c.p. non realizza una generica limitazione alla liberta' di stampa: i rivenditori di giornali sono tenuti infatti ad esercitare un esame sommario, diretto ad eliminare dalla diffusione quelle pubblicazioni che offendono in maniera appariscente la pubblica decenza. La tutela, cosi' assicurata, delle regole di pudicizia e di costumatezza che la civile convivenza esige siano da tutti osservate, non si traduce quindi in una limitazione della liberta' di pensiero.

Massima n. 5240

Il divieto di cui all'art. 21, secondo comma, della Costituzione, concerne la censura quale istituto tipico del diritto pubblico, secondo cui gli organi dello Stato, e soltanto essi, esercitino autoritativamente un controllo preventivo sulla stampa, adottato con provvedimento contenente un giudizio sulla manifestazione del pensiero rimesso alla pubblica amministrazione (sent. nn. 31/1957 e 115/1957; n. 44/1960).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 725 del codice penale sollevata, con l'ordinanza in epigrafe indicata, in riferimento all'art. 21 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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