Corte costituzionale

Sentenza n. 152/1970

Corte cost., sent. 6 novembre 1970, n. 152

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
152/1970
Data di deposito
6 novembre 1970
Data di decisione
28 ottobre 1970
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo de Marco
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:152

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 373 del 21 aprile 1965
  • art. 20, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 10 gennaio 1956
  • art. 24, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 5 giugno 1965
  • art. 3, comma 1, regio decreto legge n. 539 del 1° giugno 1946
  • art. 1, decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1687 del 31 dicembre 1947

Parametri

Massime

Massima n. 5227

Le norme degli artt. 20, quinto comma, del D.P.R. 10 gennaio 1956, n. 19; 13, quinto comma, del D.P.R. 21 aprile 1965, n. 373; 24, quinto comma, del D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, in forza dei quali ai professori incaricati o non di ruolo, in caso di cumulo con altro impiego sia di ruolo, sia non di ruolo, lo stipendio dovuto per l'insegnamento e' ridotto, rispettivamente, alla meta', al 38 per cento ed al 31 per cento, sono illegittime per violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, in quanto, senza che tali differenziate discipline siano razionalmente giustificate, aggravano notevolmente la posizione degli interessati rispetto alla disciplina generale che vale per tutti i dipendenti statali, compresi i professori di ruolo, contenuta nell'art. 99 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960, secondo il quale, nei casi di cumulo consentito di pubblici impieghi, la riduzione massima per gli stipendi cumulati e' limitata ad un terzo dello stipendio minore.

Massima n. 5228

Riguardo alla misura in cui, in caso di cumulo consentito con la retribuzione spettante per altro rapporto d'impiego, va ridotto lo stipendio di professori incaricati e supplenti, la disciplina adottata con l'art. 3, primo comma, del R.D.L. 1 giugno 1946, n. 539, modificato dall'art. 1 D.L.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1687, e' stata superata e sostituita da quella di cui al D.P.R. 10 gennaio 1956, n. 19, e successive, fino al D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, e pertanto non e' applicabile a rapporti di impiego che (come quelli oggetto, nel caso in questione, del giudizio a quo) abbiano avuto svolgimento a decorrere dall'anno scolastico 1964 - 1965. La questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti delle indicate disposizioni, dei decreti del 1946 e 1947, in riferimento all'art. 3 Cost., va percio' dichiarata inammissibile per irrilevanza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt.: 20, quinto comma, del D.P.R. 10 gennaio 1956, n. 19; 13, quinto comma, del D.P.R. 21 aprile 1965, n. 373; 24, quinto comma, del D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, contenenti norme sul conglobamento delle retribuzioni del personale statale;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del R.D.L. 1 giugno 1946, n. 539, contenente "Trattamento economico del personale non di ruolo insegnante e non insegnante nelle scuole e negli istituti d'istruzione media" e dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1687: "Nuove norme sul trattamento economico del personale non di ruolo degli istituti e delle scuole d'istruzione media", sollevata con l'ordinanza citata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

Testo integrale

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