Corte costituzionale
Sentenza n. 152/1970
Corte cost., sent. 6 novembre 1970, n. 152
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 152/1970
- Data di deposito
- 6 novembre 1970
- Data di decisione
- 28 ottobre 1970
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo de Marco
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:152
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 373 del 21 aprile 1965
- art. 20, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 10 gennaio 1956
- art. 24, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 5 giugno 1965
- art. 3, comma 1, regio decreto legge n. 539 del 1° giugno 1946
- art. 1, decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1687 del 31 dicembre 1947
Parametri
Massime
Massima n. 5227
Le norme degli artt. 20, quinto comma, del D.P.R. 10 gennaio 1956, n. 19; 13, quinto comma, del D.P.R. 21 aprile 1965, n. 373; 24, quinto comma, del D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, in forza dei quali ai professori incaricati o non di ruolo, in caso di cumulo con altro impiego sia di ruolo, sia non di ruolo, lo stipendio dovuto per l'insegnamento e' ridotto, rispettivamente, alla meta', al 38 per cento ed al 31 per cento, sono illegittime per violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, in quanto, senza che tali differenziate discipline siano razionalmente giustificate, aggravano notevolmente la posizione degli interessati rispetto alla disciplina generale che vale per tutti i dipendenti statali, compresi i professori di ruolo, contenuta nell'art. 99 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960, secondo il quale, nei casi di cumulo consentito di pubblici impieghi, la riduzione massima per gli stipendi cumulati e' limitata ad un terzo dello stipendio minore.
Massima n. 5228
Riguardo alla misura in cui, in caso di cumulo consentito con la retribuzione spettante per altro rapporto d'impiego, va ridotto lo stipendio di professori incaricati e supplenti, la disciplina adottata con l'art. 3, primo comma, del R.D.L. 1 giugno 1946, n. 539, modificato dall'art. 1 D.L.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1687, e' stata superata e sostituita da quella di cui al D.P.R. 10 gennaio 1956, n. 19, e successive, fino al D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, e pertanto non e' applicabile a rapporti di impiego che (come quelli oggetto, nel caso in questione, del giudizio a quo) abbiano avuto svolgimento a decorrere dall'anno scolastico 1964 - 1965. La questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti delle indicate disposizioni, dei decreti del 1946 e 1947, in riferimento all'art. 3 Cost., va percio' dichiarata inammissibile per irrilevanza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt.: 20, quinto comma, del D.P.R. 10 gennaio 1956, n. 19; 13, quinto comma, del D.P.R. 21 aprile 1965, n. 373; 24, quinto comma, del D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, contenenti norme sul conglobamento delle retribuzioni del personale statale;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del R.D.L. 1 giugno 1946, n. 539, contenente "Trattamento economico del personale non di ruolo insegnante e non insegnante nelle scuole e negli istituti d'istruzione media" e dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1687: "Nuove norme sul trattamento economico del personale non di ruolo degli istituti e delle scuole d'istruzione media", sollevata con l'ordinanza citata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
Testo integrale
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