Corte costituzionale
Sentenza n. 141/1970
Corte cost., sent. 16 luglio 1970, n. 141
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 141/1970
- Data di deposito
- 16 luglio 1970
- Data di decisione
- 2 luglio 1970
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:141
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 18, comma 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 5204
Spetta al giudice civile la competenza in materia di opposizione al fallimento, o, comunque, in merito alla legittimita' dell'accertamento dello stato di imprenditore commerciale fallito. Tale accertamento ha, rispetto al giudizio penale su reati fallimentari, natura pregiudiziale. Ove sorga, nel corso di tale giudizio, controversia sullo stato di imprenditore fallito, il giudice penale non puo' conoscerne, ma deve limitarsi, previa verifica delle condizioni di legge, a sospendere il procedimento pendente davanti a lui, sino al passaggio in giudicato della relativa pronunzia. Al solo giudice civile e' data, pertanto, potesta' di rilevare la dipendenza logico-giuridica della decisione di detta controversia dalla questione di costituzionalita' di norme incidenti sulla dichiarazione di fallimento o sulla efficacia di essa. Le questioni di legittimita' costituzionale di dette norme, nel caso siano prospettate in via incidentale da giudici penali (i quali non hanno competenza in ordine alla loro attuazione), giusta l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non rivestono il carattere di pregiudizialita' necessaria rispetto alla decisione sulla imputazione di reati fallimentari e sono, quindi, inammissibili davanti alla Corte costituzionale.
Massima n. 5205
Il diritto di difesa, garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, deve trovare applicazione anche nella prima fase della procedura fallimentare, quella cioe' diretta all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni per la dichiarazione di fallimento, compatibilmente, peraltro, con le finalita' di tutela dell'interesse pubblico cui essa e' preordinata e che caratterizzano e giustificano il carattere sommario della procedura medesima, non tassativamente vincolata a speciali modalita' di svolgimento.
Massima n. 5206
Ancorche' dall'ordinamento, per la piu' ampia tutela del debitore, sono preveduti rimedi, come in primo luogo l'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, improntati al principio del contraddittorio e diretti, mediante piena cognizione, a verificare la legittimita' della dichiarazione di fallimento, tuttavia la gravita' degli effetti di questa in ordine alla capacita' di agire, all'amministrazione e disponibilita' dei beni, nonche' alla legittimazione processuale del debitore, pone, a norma dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'indefettibile esigenza che il debitore stesso, gia' nella prima fase processuale in camera di consiglio, venga informato dell'iniziativa in corso. Cio' perche' egli possa, fin da tale momento, contrastare, se del caso in confronto di creditori istanti, con deduzioni di fatto ed argomentazioni tecnico-giuridiche e con l'ausilio, ove lo ritenga utile, di difensori, la veridicita' dell'asserito stato di dissesto e la di lui assoggettabilita' all'esecuzione fallimentare.
Massima n. 5207
Allo scopo di assicurare la difesa dell'imprenditore fallito, non costituisce mezzo sufficiente il contraddittorio differito alla fase di impugnazione. E cio' in riferimento cosi' alle modalita' del particolare procedimento di opposizione fallimentare, come alla disciplina della sentenza dichiarativa di fallimento, cui l'ordinamento attribuisce efficacia immediatamente esecutiva, non suscettibile di sospensione a seguito dell'atto di opposizione (art. 18, ult. co., legge fallimentare), mentre la rimozione degli effetti di essa conseguono soltanto e con inevitabile ritardo, al passaggio in giudicato della pronunzia che accolga l'opposizione (alla quale e' subordinata anche la cancellazione dal registro dei falliti). L'art. 15 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) e' quindi costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui, con sostanziale pregiudizio del diritto di difesa, non statuisce l'obbligo del tribunale di ordinare la comparizione del debitore. Questa, ovviamente, comportando l'audizione del debitore stesso con la possibilita' di sue deduzioni e difese, anche in confronto dei creditori istanti, non senza assistenza tecnica, deve essere inquadrata e contenuta nella vigente normativa circa il procedimento di cognizione sommaria, nell'ambito delle finalita' e delle speciali ragioni di urgenza e tempestivita', anche allo scopo della conservazione del patrimonio aziendale, cui e' informata la disciplina della dichiarazione di fallimento.
Massima n. 5208
La questione circa la legittimita' costituzionale dell'art. 18, primo comma, della legge fallimentare, e' manifestamente infondata, trattandosi di norma che, sotto l'aspetto cosi' della brevita' del termine per proporre opposizione, concesso al debitore fallito, come della decorrenza di esso dal giorno dell'affissione dell'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento alla porta esterna del tribunale (prescindendosi dalla effettiva conoscenza da parte del debitore medesimo), e' stata gia' ritenuta dalla Corte costituzionale, con precedente sentenza n. 93 del 1962, compatibile con il precetto del secondo comma dell'art. 24 Cost., in riferimento al quale la questione stessa e' stata nuovamente sollevata; cio' in difetto di motivi che inducano la Corte a diversa decisione mentre puo' aggiungersi che le ragioni che determinarono la precedente sentenza, risultano rafforzate dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 15 legge fallimentare contenuta in altro capo della decisione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe sotto i numeri di ruolo 171, 231, 237 del 1969 e 17 del 1970;
2) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sulla "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa", nella parte in cui esso non prevede l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa nei limiti compatibili con la natura di tale procedimento;
3) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, del R.D. sopra menzionato, proposta, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Venezia, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
Testo integrale
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