Corte costituzionale
Sentenza n. 128/1970
Corte cost., sent. 13 luglio 1970, n. 128
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 128/1970
- Data di deposito
- 13 luglio 1970
- Data di decisione
- 24 giugno 1970
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:128
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 5172
L'uso del cognome maritale costituisce per la donna sposata un dovere giuridicamente vincolante e non gia' un mero diritto, come si desume dall'art. 144 del codice civile, ove l'assunzione da parte della moglie di tale cognome e' intesa quale parte integrante di un insieme di obblighi ad essa imposti, tutti collegati alla posizione di capo della famiglia attribuita al marito, tutti intesi a raccogliere intorno a lui l'unita' familiare, e che formano il contenuto della potesta' maritale da cui egli e' investito, e dall'art. 149, ultimo comma, ove la regola per cui la moglie durante lo stato vedovile conserva il cognome del marito costituisce conseguenza del fatto che anche dopo la morte del marito essa continua a far parte della famiglia di lui.
Massima n. 5173
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 29, secondo comma, Costituzione, l'art. 156, quinto comma, del codice civile, nella parte in cui, mentre prevede che dalla separazione personale, ove venga disposta per colpa della moglie, possa farsi discendere anche il divieto per costei di usare il cognome del marito, esclude la pretesa della moglie a non usare tale cognome, in regime di separazione per colpa del marito, nel caso che da quell'uso possa derivarle un pregiudizio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 156, quinto comma, del codice civile, nella parte in cui esclude la pretesa della moglie a non usare il cognome del marito, in regime di separazione per colpa di quest'ultimo, nel caso che da quell'uso possa derivarle un pregiudizio.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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