Corte costituzionale

Sentenza n. 128/1970

Corte cost., sent. 13 luglio 1970, n. 128

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
128/1970
Data di deposito
13 luglio 1970
Data di decisione
24 giugno 1970
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:128

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 5172

L'uso del cognome maritale costituisce per la donna sposata un dovere giuridicamente vincolante e non gia' un mero diritto, come si desume dall'art. 144 del codice civile, ove l'assunzione da parte della moglie di tale cognome e' intesa quale parte integrante di un insieme di obblighi ad essa imposti, tutti collegati alla posizione di capo della famiglia attribuita al marito, tutti intesi a raccogliere intorno a lui l'unita' familiare, e che formano il contenuto della potesta' maritale da cui egli e' investito, e dall'art. 149, ultimo comma, ove la regola per cui la moglie durante lo stato vedovile conserva il cognome del marito costituisce conseguenza del fatto che anche dopo la morte del marito essa continua a far parte della famiglia di lui.

Massima n. 5173

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 29, secondo comma, Costituzione, l'art. 156, quinto comma, del codice civile, nella parte in cui, mentre prevede che dalla separazione personale, ove venga disposta per colpa della moglie, possa farsi discendere anche il divieto per costei di usare il cognome del marito, esclude la pretesa della moglie a non usare tale cognome, in regime di separazione per colpa del marito, nel caso che da quell'uso possa derivarle un pregiudizio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 156, quinto comma, del codice civile, nella parte in cui esclude la pretesa della moglie a non usare il cognome del marito, in regime di separazione per colpa di quest'ultimo, nel caso che da quell'uso possa derivarle un pregiudizio.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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