Corte costituzionale
Sentenza n. 126/1970
Corte cost., sent. 9 luglio 1970, n. 126
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 126/1970
- Data di deposito
- 9 luglio 1970
- Data di decisione
- 24 giugno 1970
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:126
Norme oggetto del giudizio
- art.unico, decreto del Presidente della Repubblica n. 868 del 9 maggio 1961
Parametri
- art. 76, Costituzione
- legge n. 741 del 14 luglio 1959
Massime
Massima n. 5170
Poiche' limite della delega conferita al Governo con la legge 14 luglio 1959, n. 741, per estendere ai non iscritti alle associazioni sindacali clausole di contratti collettivi deve considerarsi la stretta attinenza delle medesime alla finalita' di assicurare ai lavoratori minimi inderogabili di trattamento economico e normativo, e' costituzionalmente illegittimo l'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 868, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 8, secondo comma, del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie di edilizia e affini della provincia di Macerata, che stabilisce, con riferimento a tale provincia, l'obbligo degli imprenditori edili di accantonare presso la locale Cassa edile le percentuali spettanti ai dipendenti per ferie, gratifica natalizia e festivita'. In applicazione dell'art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimita' va altresi' estesa all'art. 10 secondo comma, dello stesso contratto collettivo, che impone il versamento alla Cassa edile di un contributo per il finanziamento della scuola professionale edile. Cfr.: 129/1963.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 868, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 8, secondo comma, del contratto collettivo 1 ottobre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia e affini della provincia di Macerata;
dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del medesimo decreto presidenziale, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 10, secondo comma, del medesimo contratto collettivo 1 ottobre 1959.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
Testo integrale
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