Corte costituzionale

Sentenza n. 126/1970

Corte cost., sent. 9 luglio 1970, n. 126

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
126/1970
Data di deposito
9 luglio 1970
Data di decisione
24 giugno 1970
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:126

Norme oggetto del giudizio

  • art.unico, decreto del Presidente della Repubblica n. 868 del 9 maggio 1961

Parametri

Massime

Massima n. 5170

Poiche' limite della delega conferita al Governo con la legge 14 luglio 1959, n. 741, per estendere ai non iscritti alle associazioni sindacali clausole di contratti collettivi deve considerarsi la stretta attinenza delle medesime alla finalita' di assicurare ai lavoratori minimi inderogabili di trattamento economico e normativo, e' costituzionalmente illegittimo l'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 868, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 8, secondo comma, del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie di edilizia e affini della provincia di Macerata, che stabilisce, con riferimento a tale provincia, l'obbligo degli imprenditori edili di accantonare presso la locale Cassa edile le percentuali spettanti ai dipendenti per ferie, gratifica natalizia e festivita'. In applicazione dell'art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimita' va altresi' estesa all'art. 10 secondo comma, dello stesso contratto collettivo, che impone il versamento alla Cassa edile di un contributo per il finanziamento della scuola professionale edile. Cfr.: 129/1963.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 868, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 8, secondo comma, del contratto collettivo 1 ottobre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia e affini della provincia di Macerata;

dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del medesimo decreto presidenziale, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 10, secondo comma, del medesimo contratto collettivo 1 ottobre 1959.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

Testo integrale

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