Corte costituzionale
Sentenza n. 125/1970
Corte cost., sent. 9 luglio 1970, n. 125
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 125/1970
- Data di deposito
- 9 luglio 1970
- Data di decisione
- 24 giugno 1970
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:125
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 26 aprile 1957
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 37, legge n. 218 del 4 aprile 1952
Massime
Massima n. 5167
E' costituzionalmente illegittimo, per eccesso dai limiti della delega contenuta nell'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218 ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione, l'articolo 10, ultimo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, limitatamente alla parte in cui esclude, nell'assicurazione generale obbligatoria per le pensioni di invalidita', la vecchiaia e i superstiti, il periodo di servizio militare prestato dal 25 maggio 1915 al 1 luglio 1920 quando sia computabile, per le pensioni a carico di altre forme di previdenza, anziche' escluderlo solo quando per tali pensioni sia stato effettivamente computato.
Massima n. 5168
L'art. 136 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 sanci' il riconoscimento del periodo di servizio militare prestato nelle forze armate italiane a decorrere dal 25 maggio 1915 al 1 luglio 1920 come periodo utile agli effetti delle prestazioni per l'invalidita' e vecchiaia, stabilendo pero' che sono da escludersi dal computo i periodi di tempo nei quali l'assicurato, durante il servizio militare, sia stato comandato o messo a disposizione presso stabilimenti ausiliari. Sulla base di questo precetto puo' sostenersi che presupposto sottinteso della concessione del beneficio sia la condizione che il richiedente non ne abbia gia' ottenuto il riconoscimento in altre forme assicurative e ben poteva quindi il legislatore delegato, nell'esercizio dei poteri accordatigli con la legge 4 aprile 1952, n. 218, enunciare positivamente tale inespressa ma giusta e naturale condizione. L'espressione all'uopo usata nell'ultimo comma dell'art. 10 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, travalica pero' la finalita' anzidetta ponendo in essere una limitazione non riconducibile nel divieto del doppio riconoscimento del medesimo beneficio; e' innegabile infatti che il non riconoscere il servizio militare nel caso in cui sia semplicemente computabile in altre forme di previdenza e' cosa diversa dal non riconoscimento del beneficio quando questo sia stato gia' computato in tali pensioni.
Massima n. 5169
Dalla formulazione della norma contenuta nell'art. 10, ultimo comma del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 deriva che il riconoscimento del servizio militare ai fini della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria puo' essere richiesto solo se tale servizio non possa essere riconosciuto ai fini di altri trattamenti pensionistici sostitutivi o esclusivi di quella. Questa disposizione delegata non puo' essere intesa come norma di coordinamento o di attuazione, ai sensi dell'art. 37 della legge delega 4 aprile 1952, n. 218, limitatamente alla parte in cui dispone che non e' riconosciuto il servizio militare nell'assicurazione generale obbligatoria se sia computabile - e non gia' se sia stato effettivamente computato - per le pensioni a carico di altre forme di previdenza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, ultimo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, contenente norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nella parte in cui esclude il riconoscimento del periodo di servizio militare prestato dal 25 maggio 1915 al 1 luglio 1920 quando sia computabile per le pensioni a carico di altre forme di previdenza, anziché escluderlo solo quando per tali pensioni sia stato effettivamente computato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
Testo integrale
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