Corte costituzionale

Sentenza n. 122/1970

Corte cost., sent. 9 luglio 1970, n. 122

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
122/1970
Data di deposito
9 luglio 1970
Data di decisione
24 giugno 1970
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Bonifacio
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:122

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 5143

I fondamentali diritti di liberta' proclamati nella parte prima, titolo primo, della Costituzione, sono in gran parte compresi nella categoria dei diritti inviolabili dell'uomo genericamente contemplati nell'art. 2.

Massima n. 5144

Le disposizioni della Costituzione della Repubblica in tema di "rapporti civili" appaiono rivolte a delimitare le competenze, i casi e i modi di intervento dei pubblici poteri. In tal modo vengono disciplinati rapporti di indubbio carattere pubblicistico, ma cio' nulla ha a che vedere col diverso problema attinente alla natura degli interessi, pubblici e privati, rispetto ai quali i diritti protetti dalla Costituzione devono prevalere.

Massima n. 5145

E' sicuramente da escludersi che la Costituzione, mentre con estremo rigore stabilisce (non importa se in modo esplicito o implicito) quali pubblici interessi possono costituire legittimo limite ai diritti fondamentali di liberta', riconosciuti nella Parte prima, Titolo primo, della Costituzione, nel contempo lasci al pieno arbitrio del legislatore ordinario la disciplina dei conflitti fra questi diritti e gli interessi privati, fino al punto di consentire la totale subordinazione dei primi ai secondi.

Massima n. 5146

Le liberta' fondamentali affermate, garantite e tutelate nella Parte prima, Titolo primo, della Costituzione della Repubblica, sono riconosciute come diritti del singolo, che il singolo deve poter far valere erga omnes. Essendo compresa tra tali diritti, anche la liberta' di manifestazione del pensiero proclamata dall'art. 21, primo comma, della Costituzione, deve senza dubbio imporsi al rispetto di tutti, delle autorita' come dei consociati. Nessuno puo' quindi recarvi attentato, senza violare un bene assistito da rigorosa tutela costituzionale.

Massima n. 5147

La rigorosa disciplina disposta dalla Costituzione a proposito della stampa e la tassativa delimitazione degli interventi consentiti al legislatore ordinario ed alle pubbliche autorita' sono preordinate a garanzia del diritto di libera manifestazione del pensiero. Pertanto i limiti che circoscrivono la liberta' di manifestazione del pensiero - limiti da ricercarsi in sede di interpretazione del primo comma dell'art. 21 della Costituzione - valgono anche per la liberta' di stampa. Tuttavia, la materia del sequestro delle pubblicazioni a stampa, regolata specificamente dall'art. 21, terzo comma, della Costituzione, e' diversa da quella dei limiti sostanziali della liberta' di stampa. Di conseguenza non tutte le violazioni di siffatti limiti, possono legittimare il ricorso alla misura cautelare del sequestro.

Massima n. 5148

Per garantire la diffusione della stampa, che potrebbe essere compromessa da provvedimenti i quali, ancorche' adottati dall'autorita' giudiziaria, si basano su una cognizione sommaria e possono poi risultare ingiustificati in sede di accertamento definitivo, l'art. 21, terzo comma, della Costituzione, disciplinando, in considerazione della importanza del ruolo della stampa in un regime democratico, il conflitto fra l'interesse al sequestro e l'interesse alla circolazione della stampa, mentre ha consentito al legislatore ordinario di dar prevalenza al primo (purche' attraverso una espressa previsione) nel caso di delitti, direttamente stabilisce la prevalenza del secondo in ogni altra ipotesi.

Massima n. 5149

La pubblicazione dell'immagine altrui, in quanto costituisca mezzo di manifestazione del pensiero, cade nell'ambito del diritto tutelato dal primo comma dell'art. 21 Cost. e soggiace ai limiti entro i quali tale garanzia costituzionale opera. Tuttavia, ove si sia ricorso al giudice in base all'assunto che tali limiti siano stati superati, il sequestro preventivo - allo stato della legislazione - e' ammissibile, ai sensi dell'art. 21, terzo comma, Cost. - nell'unica ipotesi di delitto per cui la legge vigente (cfr. il r.d.l. 31 maggio 1946, n. 561, art. 2, primo comma) espressamente lo autorizzi: solo cioe' quando la pubblicazione dell'immagine attraverso la stampa integri la fattispecie prevista dall'art. 528 cod. pen. (pubblicazioni oscene).

Massima n. 5150

L'art. 700 cod. proc. civ. (sui provvedimenti di urgenza), nella elasticita' del suo contenuto, consente al giudice di adottare, tra i provvedimenti che piu' gli appaiano congrui rispetto al fine di assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, e fuori dei casi di sequestri tipici disciplinati dagli artt. 670 e segg. dello stesso codice di proc. civ., anche il sequestro preventivo. L'art. 700 cod. proc. civ., tuttavia, proprio a causa della genericita' dei poteri che conferisce al giudice, incontra tutti i limiti desumibili da una sua interpretazione nel sistema vigente e non consente quindi che siano adottate misure che risultino vietate da altre norme dell'ordinamento: a maggior ragione se si tratti di norme di rango costituzionale.

Massima n. 5151

Gli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (sulla protezione del diritto d'autore e diritti connessi), elencano i casi in cui esporre, riprodurre o mettere in commercio il ritratto di una persona e' legittimo o illegittimo, e quindi hanno per contenuto la disciplina sostanziale del diritto all'immagine. A sua volta l'art. 10 del codice civile, riguarda, di per se', i provvedimenti definitivi attraverso i quali in sede giudiziaria viene represso l'abuso dell'immagine altrui. Poiche' ne' negli uni ne' nell'altro c'e' riferimento alcuno a misure cautelari provvisorie, deve escludersi che essi attengano alla materia del sequestro preventivo.

Massima n. 5152

Gli artt. 700 cod. proc. civ., 10 cod. civ., 96 e 97 della legge sul diritto d'autore 22 aprile 1941, n. 633, se correttamente interpretati, non conferiscono al giudice il potere di ordinare, in via cautelare, a tutela del diritto all'immagine, il sequestro preventivo di pubblicazioni a stampa. Nessuna delle suddette disposizioni, pertanto, viene in collisione con il divieto - posto dall'art. 21, comma terzo, della Costituzione - di sequestrare preventivamente pubblicazioni a stampa che costituiscono manifestazioni di pensiero, se non nel caso di delitti per cui la legge espressamente lo autorizzi. Va quindi dichiarata non fondata - nei sensi di cui in motivazione - la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito con l'ord. del Pretore di Roma 30 dicembre 1968, iscritta al n. 37 reg. ord. 1969, e pubblicata nella G.U. n. 78 del 26 marzo 1969.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del codice civile, degli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (contenente disposizioni sulla "protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"), e - nei sensi di cui in motivazione dell'art. 700 del codice di procedura civile, proposta dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento all'art. 21, comma terzo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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