Corte costituzionale

Sentenza n. 119/1970

Corte cost., sent. 6 luglio 1970, n. 119

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
119/1970
Data di deposito
6 luglio 1970
Data di decisione
18 giugno 1970
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:119

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 5132

Lo speciale trattamento punitivo stabilito dall'art. 635, cpv., n. 2, codice penale, per il reato di danneggiamento commesso da lavoratori in occasione di scioperi o da datori di lavoro in occasione di serrate, strettamente legato com'e' al carattere delittuoso conferito a tali mezzi di autotutela dal codice del 1930 ove costituiva uno strumento repressivo legato all'ordinamento corporativo, e' incompatibile col riconoscimento della loro liceita' compiuto dall'art. 40 della Costituzione.

Massima n. 5133

Una volta riconosciuta la piena liceita' dell'astensione dal lavoro tendente a realizzare uno sciopero, la previsione dell'ipotesi che il fatto sia stato commesso da lavoratori in occasione di essa come circostanza aggravante speciale del reato di danneggiamento, realizzando una punizione di costoro piu' grave di quella da applicare ad un terzo che nella stessa situazione si rende autore di un analogo fatto, determina una differenza di trattamento priva di ogni giustificazione, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Massima n. 5134

L'assunzione di un comportamento lecito, come lo sciopero, a circostanza aggravante del reato di danneggiamento o a ragione della sua perseguibilita' d'ufficio puo' rientrare nella discrezionalita' del legislatore solo a condizione che venga disposto un trattamento di parita' per tutti i casi che possano comportare situazioni di pericolo e per tutti i compartecipi. Se altrimenti si facesse verrebbe a svuotarsi di valore la solenne proclamazione dell'art. 40 della Costituzione.

Massima n. 5135

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 40 della Costituzione, l'art. 635, secondo comma, n. 2, codice penale, nella parte in cui prevede come circostanza aggravante e come causa di procedibilita' d'ufficio del reato di danneggiamento il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori in occasione di uno sciopero e da datori di lavoro in occasione di serrata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 635, secondo comma, n. 2, del codice penale, nella parte in cui prevede come circostanza aggravante, e come causa di procedibilità d'ufficio, del reato di danneggiamento il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori in occasione di uno sciopero o da datori di lavoro in occasione di serrata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

Testo integrale

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