Corte costituzionale

Sentenza n. 111/1970

Corte cost., sent. 26 giugno 1970, n. 111

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
111/1970
Data di deposito
26 giugno 1970
Data di decisione
17 giugno 1970
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Fragali
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:111

Norme oggetto del giudizio

  • art. 501, comma 1, codice di procedura penale 1930
  • art. 501, ultimo co., codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 5111

La fase istruttoria, nel dibattimento, si conclude con l'inizio della discussione finale, secondo valutazioni di politica giudiziaria insindacabili in sede costituzionale e si intende come si favorirebbero le pretestuosita' e la dilatorieta', ove la comparizione del contumace potesse interrompere quella discussione o potesse farla rinnovare.

Massima n. 5112

La proibizione contenuta nell'art. 501, comma primo e ultimo, cod. proc. pen., non preclude l'interrogatorio nella fase di appello ne' la presentazione di prove nuove e l'istanza di rinnovare le prove assunte; il giudice e' financo abilitato a rinnovare in tutto o in parte il dibattimento (art. 50 cod. proc. pen.). In modo che l'unico pregiudizio che il divieto stesso produce al contumace comparso sta, tutt'al piu', nella perdita della prima fase del primo grado di cognizione; ma cio' accade perche' l'imputato non vi era presente.

Massima n. 5113

La Corte ha altre volte deciso che questo diritto puo' essere regolato dalla legge, sia nel modo sia nel tempo, per evitare sviamenti dallo scopo della protezione datagli, e soprattutto per evitare che sia attuato in maniera ingiustificatamente dilatoria o del tutto sterile, cosi' da pregiudicare l'ordinata amministrazione della giustizia, che e' un'esigenza di interesse generale, e lo stesso svolgimento della funzione giurisdizionale, che non e' nella disponibilita' privata. Il diritto di difesa, e' vero, va garantito in ogni stato e grado del procedimento; ma, non potendo affidarsene l'esercizio alla mera discrezione dell'interessato, la legge puo' ritenere conchiusa una fase del processo ed immutabilmente fissate le situazioni che vi si sono costituite, perche' il processo possa progredire verso la decisione finale e se ne impedisca l'indefinito protrarsi: e' questa un'esigenza logica prima che giuridica (sentenza di questa Corte 25 marzo 1970, n. 50).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 501 del codice di procedura penale per l'inciso "prima che sia cominciata la discussione finale" e dell'ultimo comma dello stesso articolo, promossa dalla Corte di cassazione con ordinanza 22 maggio 1968 e dalla Corte d'appello di Caltanissetta con ordinanza 10 dicembre 1968, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 17 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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