Corte costituzionale
Sentenza n. 111/1970
Corte cost., sent. 26 giugno 1970, n. 111
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 111/1970
- Data di deposito
- 26 giugno 1970
- Data di decisione
- 17 giugno 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:111
Norme oggetto del giudizio
- art. 501, comma 1, codice di procedura penale 1930
- art. 501, ultimo co., codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 5111
La fase istruttoria, nel dibattimento, si conclude con l'inizio della discussione finale, secondo valutazioni di politica giudiziaria insindacabili in sede costituzionale e si intende come si favorirebbero le pretestuosita' e la dilatorieta', ove la comparizione del contumace potesse interrompere quella discussione o potesse farla rinnovare.
Massima n. 5112
La proibizione contenuta nell'art. 501, comma primo e ultimo, cod. proc. pen., non preclude l'interrogatorio nella fase di appello ne' la presentazione di prove nuove e l'istanza di rinnovare le prove assunte; il giudice e' financo abilitato a rinnovare in tutto o in parte il dibattimento (art. 50 cod. proc. pen.). In modo che l'unico pregiudizio che il divieto stesso produce al contumace comparso sta, tutt'al piu', nella perdita della prima fase del primo grado di cognizione; ma cio' accade perche' l'imputato non vi era presente.
Massima n. 5113
La Corte ha altre volte deciso che questo diritto puo' essere regolato dalla legge, sia nel modo sia nel tempo, per evitare sviamenti dallo scopo della protezione datagli, e soprattutto per evitare che sia attuato in maniera ingiustificatamente dilatoria o del tutto sterile, cosi' da pregiudicare l'ordinata amministrazione della giustizia, che e' un'esigenza di interesse generale, e lo stesso svolgimento della funzione giurisdizionale, che non e' nella disponibilita' privata. Il diritto di difesa, e' vero, va garantito in ogni stato e grado del procedimento; ma, non potendo affidarsene l'esercizio alla mera discrezione dell'interessato, la legge puo' ritenere conchiusa una fase del processo ed immutabilmente fissate le situazioni che vi si sono costituite, perche' il processo possa progredire verso la decisione finale e se ne impedisca l'indefinito protrarsi: e' questa un'esigenza logica prima che giuridica (sentenza di questa Corte 25 marzo 1970, n. 50).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 501 del codice di procedura penale per l'inciso "prima che sia cominciata la discussione finale" e dell'ultimo comma dello stesso articolo, promossa dalla Corte di cassazione con ordinanza 22 maggio 1968 e dalla Corte d'appello di Caltanissetta con ordinanza 10 dicembre 1968, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 17 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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