Corte costituzionale

Sentenza n. 11/1970

Corte cost., sent. 28 gennaio 1970, n. 11

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
11/1970
Data di deposito
28 gennaio 1970
Data di decisione
16 gennaio 1970
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Rossi
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:11

Norme oggetto del giudizio

  • art. 207, 2cpv., codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 4827

E' inammissibile perche' irrilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 207, 2 cpv., cod. pen., (che attribuisce un potere di revoca anticipata delle misure di sicurezza al Ministro della giustizia anziche' all'organo giudiziario), sollevata, in relazione all'art. 13, primo e secondo comma della Costituzione, dal giudice di sorveglianza al fine di riesaminare la pericolosita' sociale di persona soggetta a liberta' vigilata perche' ammessa alla liberazione condizionale. Invero la norma impugnata non si estende al caso di specie, giacche' secondo la comune interpretazione dottrinaria e la costante prassi ministeriale, sussiste una netta contrapposizione tra le misure di sicurezza in genere, e la liberta' vigilata cui e' assoggettata la persona ammessa alla liberazione condizionale. Le prime infatti, indeterminate nel massimo di durata, decorso un periodo minimo stabilito "ex lege", sono soggette ad un continuo riesame al fine di commisurarle alla effettiva pericolosita' della persona ad esse sottoposta; la seconda invece, comportando regole di condotta imposte per un tempo corrispondente a quello della pena residua, o fissato in un quinquennio per gli ergastolani, non e' revocabile prima della scadenza anche perche' la violazione degli obblighi che ne conseguono comporta la revoca della liberazione condizionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, secondo capoverso, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 13, primo e secondo comma, della Costituzione, dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Foggia, con ordinanza del 25 giugno 1968.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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