Corte costituzionale
Sentenza n. 109/1970
Corte cost., sent. 26 giugno 1970, n. 109
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 109/1970
- Data di deposito
- 26 giugno 1970
- Data di decisione
- 17 giugno 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:109
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
- art. 245, codice di procedura penale 1930
- art. 246, codice di procedura penale 1930
- legge n. 47 del 8 febbraio 1948
- art. 21, legge n. 47 del 8 febbraio 1947
- art. 21, comma 3, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
Parametri
Massime
Massima n. 5091
Razionalmente la legge esclude la necessita' di preventive esplicazioni del diritto di difesa allorche' questo, senza ricevere pregiudizio dagli atti precedenti, potra' essere spiegato in tutta la sua ampiezza in un successivo momento processuale.
Massima n. 5092
Attraverso l'interrogatorio si realizza nel processo penale una precisa contestazione del fatto; si rendono noti all'imputato gli elementi di prova a carico e gli si offre la possibilita' di discolparsi e di indicare le prove a suo favore. L'interrogatorio, pertanto, costituisce un importante strumento dell'esercizio del diritto di difesa. Tuttavia, ai fini che interessano l'art. 24 della Costituzione, la necessita' della sua previsione normativa deve essere valutata in riferimento alle particolarita' del tipo di procedimento che di volta in volta viene in considerazione e dei provvedimenti che l'autorita' giudiziaria puo' adottare.
Massima n. 5093
Secondo i principi applicati dalla Corte nella sentenza n. 33 del 1966 (illegittima esclusione dell'interrogatorio quando il pretore proceda ad atti istruttori), nella sentenza n. 151 del 1967 (proscioglimento istruttorio con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non sia stato commesso dall'imputato), nella sentenza n. 27 del 1966 (non fondatezza della questione nel caso della procedura per decreto di condanna) e nella sentenza n. 46 del 1967 (non fondatezza della questione sorta in relazione alla mancanza dell'interrogatorio prima del decreto pretorile di citazione a giudizio), agli effetti della osservanza dell'art. 24 Cost., l'interrogatorio dell'imputato deve ritenersi doveroso tutte le volte in cui la mancata sua assunzione possa risolversi in un effettivo e concreto pregiudizio del diritto di difesa: non lo e', invece, quando la struttura stessa del processo consenta di identificare un momento processuale prima del quale quel pregiudizio non puo' verificarsi.
Massima n. 5094
Come gia' fu enunciato nella sentenza n. 56 del 1961, la legge sulla stampa, nel disporre che per i reati commessi per mezzo della stampa si deve procedere con il rito direttissimo, si riferisce al giudizio direttissimo qual'e' disciplinato dal codice di procedura penale. Tale principio non implica tuttavia che le norme dettate in materia dagli artt. 502 e seguenti cod. proc. pen., debbano essere tutte e sempre applicate, occorrendo di volta in volta accertare (come nella ricordata occasione la Corte fece a proposito del c.d. termine a difesa) se si tratti di norme strettamente inerenti alle ipotesi e alla disciplina contemplata nel codice processuale, ovvero di norme riferibili a qualunque caso di giudizio direttissimo.
Massima n. 5095
Nel caso in cui l'imputato di reato commesso a mezzo della stampa sia stato assoggettato ad una misura di detenzione preventiva, la doverosita' della immediata assunzione dell'interrogatorio (prima del dibattimento) discende dalle norme del codice processuale, che la impongono, in via assolutamente generale e quale che sia il tipo di procedimento, in corso o da promuovere, a tutela della liberta' personale ed in vista dei provvedimenti in proposito demandati alla autorita' giudiziaria (cfr. ad es. per le ipotesi di arresto in flagranza gli artt. 245 e 246 cod. proc. pen.).
Massima n. 5096
Nei casi in cui all'art. 502 C.P.P. (arresto in flagranza o reato commesso da persona arrestata, detenuta o internata per misura di sicurezza) il sommario interrogatorio dell'imputato prima del dibattimento, ivi contemplato, va assunto al solo fine di valutare in concreto se, sussistendo o meno la necessita' di speciali indagini, si possa o no procedere col rito direttissimo. L'interrogatorio stesso, pertanto - a parte la sua funzione in relazione all'arresto (cfr. mass. E) - non puo' invece ritenersi prescritto per i giudizi sui reati commessi a mezzo della stampa, in cui il rito direttissimo, a norma dell'art. 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, non e' facoltativo ma obbligatorio.
Massima n. 5097
Nei giudizi sui reati commessi per mezzo della stampa, nei quali il legislatore (con una scelta nella quale la Corte non e' stata chiamata a pronunciarsi) ha imposto in ogni caso il rito direttissimo, mancando del tutto una attivita' istruttoria, manca altresi' ogni interesse dell'imputato ad offrire subito, a mezzo del previo interrogatorio, quegli elementi di discolpa che, comunque, non potrebbero essere valutati se non dal giudice del dibattimento. La omessa prescrizione dell'interrogatorio prima della citazione a giudizio direttissimo non reca percio' svantaggio alcuno all'imputato e in nessun modo menoma il diritto garantitogli dall'art. 24 della Costituzione. Deve percio' essere dichiarata infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito dal Tribunale di Como, nei confronti dell'art. 21 della legge sulla stampa, con la ord. 20 dicembre 1968 iscritta al n. 38 reg. ord. 1969 e pubblicata nella Gazz. Uff. n. 78 del 26 marzo 1969.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma terzo, della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (contenente "disposizioni sulla stampa"), nella parte in cui non prevede l'interrogatorio dell'imputato prima della citazione a giudizio direttissimo, proposta dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
Testo integrale
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