Corte costituzionale
Sentenza n. 107/1970
Corte cost., sent. 26 giugno 1970, n. 107
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 107/1970
- Data di deposito
- 26 giugno 1970
- Data di decisione
- 17 giugno 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:107
Norme oggetto del giudizio
- delibera legislativa Regione Sardegna del 6 novembre 1969
Parametri
- art. 4, statuto regione Sardegna
- art. 3, statuto regione Sardegna
- art. 3, lett.a, statuto regione Sardegna
- art. 81, comma 4, Costituzione
- art. 81, comma 1, Costituzione
- art. 41, decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 19 maggio 1949
- art. 26, decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 19 maggio 1949
Massime
Massima n. 5078
L'esigenza di riconoscere alla Regione sarda la potesta' ad emanare norme in materia di bilancio e contabilita' regionale trova fondamento ed e' anzi necessaria conseguenza dell'autonomia legislativa ad essa attribuita nelle numerose materie indicate negli artt. 3 e 4 dello Statuto, poiche' il bilancio e la contabilita' non possono essere intesi come materia a se stante, ma rappresentano mezzi e strumenti giuridici indispensabili perche' l'Ente regione possa concretamente operare per il perseguimento dei vari fini assegnatigli.
Massima n. 5079
La potesta' della Regione sarda a dettar norme in materia di bilancio e contabilita' regionale rientra nel precetto statutario contenuto nell'art. 3 lett. a) relativo allo "ordinamento degli uffici" poiche' e' fuor di dubbio che in questa espressione va ricompreso il potere di regolare tanto la composizione quanto anche le competenze degli organi regionali e tra queste ultime sono certamente da includere la gestione del bilancio e l'erogazione delle spese in esso stanziate.
Massima n. 5080
Alla Regione sarda spetta - ai sensi dell'art. 3, lett. a) dello Statuto - la potesta' primaria ad emanare norme di contabilita' purche' l'esercizio di essa avvenga nel rispetto dei precetti della Costituzione e dello Statuto e con l'osservanza dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. Disposizioni sostanzialmente identiche a quella del citato art. 3 lett. a), in forza delle quali puo' essere esercitato un potere normativo in materia di bilancio e contabilita', si rinvengono anche nello Statuto siciliano (art. 14, lett. p), in quello del Friuli (art. 4, n. 1) ed infine, in quello della Regione Trentino-Alto Adige (art. 4, n. 1), la quale anzi, come risulta dalla legge regionale 24 settembre 1951, n. 17 recante "norme sulla contabilita' generale della Regione", e' stata la prima, tra le Regioni a statuto speciale, a darsi una propria legge organica di contabilita' completamente autonoma e distinta da quella dello Stato.
Massima n. 5081
Secondo la legge vigente di contabilita' generale dello Stato gli ordini di accreditamento disposti presso le tesorerie provinciali a favore dei funzionari delegati costituiscono una forma di pagamento di alcune spese la cui rapida effettuazione e' obbiettivamente giustificata da particolari e non eliminabili esigenze di talune amministrazioni quali quelle militari, autonome e dei lavori pubblici. Alla fine dell'esercizio l'ordine viene annullato o ridotto qualora non sia stato utilizzato o lo sia stato solo in parte, ma, se la necessita' della spesa permane, occorrera' emettere nel nuovo esercizio un altro ordine di accreditamento la cui contabilizzazione figurera' nel conto residui dell'esercizio scaduto. Tanto i decreti di annullamento o riduzione quanto quelli relativi alle nuove aperture di credito seguono lo stesso iter degli originari ordini di accreditamento onde e' evidente che, nel frattempo, le operazioni di pagamento subiscono un fermo che ha innegabili ripercussioni negative sulla realizzazione degli scopi in relazione ai quali gli accreditamenti erano stati autorizzati.
Massima n. 5082
La legge regionale sarda 17 dicembre 1968, riapprovata il 6 novembre 1969, recante "autorizzazione al trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento emessi dall'Amministrazione regionale per spese in conto capitale" elimina la procedura - richiesta dalla legge di contabilita' dello Stato - dell'annullamento o riduzione degli ordini rimasti totalmente o in parte inutilizzati nell'esercizio scaduto e della emissione di nuove aperture di credito per l'esecuzione delle spese la cui necessita' permane, evitando cosi' che, nelle more di tale procedura, i pagamenti subiscano un fermo che ha innegabili ripercussioni negative sulla realizzazione degli scopi in relazione ai quali gli accreditamenti erano stati autorizzati. Esempi di siffatto trasporto non mancano nella legislazione statale poiche' a norma dell'art. 5 del D.M. 5 giugno 1929, emesso in base alla delega di cui all'art. 8 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, il trasporto e' normalmente usato dall'Amministrazione dei lavori pubblici su richiesta dei funzionari delegati per le spese in conto capitale, per quelle spese cioe' per le quali il trasporto e' stato disposto in via generale dalla legge regionale.
Massima n. 5083
La legge regionale sarda 17 dicembre 1968, riapprovata il 6 novembre 1969, che autorizza il trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento per spese in conto capitale rimasti in tutto o in parte inestinti nell'esercizio scaduto, non vulnera i principi dell'annualita' del bilancio e di copertura delle spese enunciati dall'art. 81, commi primo e quarto, della Costituzione. L'utilizzazione dell'originaria apertura di credito mediante il suo trasferimento ope legis all'esercizio successivo non implica la imputazione di spese non effettuate nell'esercizio scaduto dai fondi di competenza del nuovo bilancio: il trasporto riguarda infatti spese residue del bilancio anteriore per le quali era gia' prevista la relativa copertura e l'annotazione contabile di esse non puo' essere fatta nella previsione di competenza del nuovo bilancio, ma figurera' nel conto residui del trascorso esercizio. Da questa netta separazione tra conto di competenza e conto dei residui consegue necessariamente l'impossibilita' che una spesa relativa ad un esercizio scaduto venga soddisfatta con entrate della nuova competenza e viceversa.
Massima n. 5084
La legge regionale sarda 17 dicembre 1968, riapprovata il 6 novembre 1969 concernente l'autorizzazione al trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento per spese in conto capitale rimaste in tutto o in parte inestinte alla chiusura dell'esercizio, non e' in contrasto con l'art. 41 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, contenente norme di attuazione per lo Statuto speciale per la Sardegna, che enuncia la validita' per la Regione sarda delle norme della contabilita' generale dello Stato per quanto concerne la compilazione, le variazioni e la gestione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo. Non puo' infatti ritenersi che, in virtu' di detta disposizione, tutta la normativa contabile dello Stato sia stata definitivamente recepita nell'ordinamento regionale poiche' una simile interpretazione sarebbe inconciliabile col riconoscimento alla Regione di una potesta' legislativa primaria in materia di bilancio e di contabilita'. L'art. 41 delle norme di attuazione va pertanto rettamente interpretato nel senso che l'applicabilita' delle leggi di contabilita' dello Stato nell'ambito della Regione resta subordinata al mancato esercizio della potesta' legislativa regionale in materia.
Massima n. 5085
Non sussiste contrasto tra la legge regionale sarda 17 dicembre 1968, riapprovata il 6 novembre 1969 recante "autorizzazione al trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento per spese in conto capitale" e l'art. 26 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, contenente norme di attuazione per lo Statuto speciale per la Sardegna, secondo il quale i rendiconti delle aperture di credito a favore dei funzionari delegati devono essere sottoposti al controllo della delegazione della Corte dei conti. Il sistema di controllo adottato da questa norma, in quanto esige una dichiarazione di regolarita', importa il riscontro effettivo di tutti i rendiconti dei funzionari delegati e non riconosce all'organo di controllo - cosi' come avviene per l'Amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 60, comma quarto, della legge generale di contabilita' - la possibilita' di un semplice controllo saltuario limitato a determinati rendiconti. Il sistema di controllo regionale non viene affatto intaccato, ne' nella fase preventiva ne' in quella successiva, dalla legge regionale concernente il trasporto degli ordini di accreditamento poiche' tanto nel caso in cui 'ordine originario sia annullato o ridotto e venga emesso un nuovo ordine, quanto nel caso in cui, in luogo di tali operazioni, si disponga piu' semplicemente il trasporto al nuovo esercizio dell'originaria apertura di credito, il controllo continua a svolgersi con la medesima regolarita' e completezza.
Massima n. 5086
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge regionale sarda 17 dicembre 1968, riapprovata il 6 novembre 1969 recante autorizzazione al trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento emessi per spese in conto capitale, in riferimento all'art. 81, commi primo e quarto della Costituzione, nonche' agli artt. 41 e 26 delle norme di attuazione per lo Statuto sardo approvate con D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, in relazione alla normativa statale sulla contabilita' generale dello Stato. La legge regionale, disciplinando in modo particolare l'attivita' dei funzionari delegati al pagamento delle spese, non ha violato ne' i precetti richiamati ne' i principi dell'ordinamento ai quali si informa la contabilita' dello Stato essendo da escludere che con essa siasi arrecato pregiudizio alle fondamentali garanzie della veridicita', della chiarezza e della correttezza nella gestione del pubblico denaro.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge regionale sarda 17 dicembre 1968, riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 novembre 1969 (recante "Autorizzazione al trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento emessi dall'Amministrazione regionale per le spese in conto capitale"), proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, col ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 81 della Costituzione, nonché agli artt. 41 e 26 delle norme di attuazione per lo statuto speciale per la Sardegna approvato con D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, in relazione alla normativa statale sulla contabilità generale dello Stato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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