Corte costituzionale

Ordinanza n. 7/1970

Corte cost., ord. 22 gennaio 1970, n. 7

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
7/1970
Data di deposito
22 gennaio 1970
Data di decisione
15 gennaio 1970
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Bonifacio
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:7

Norme oggetto del giudizio

  • art. 46, comma 1, legge n. 69 del 3 febbraio 1963

Parametri

Massime

Massima n. 4815

Se nell'ordinanza di rinvio, con la quale sia stata di nuovo impugnata una disposizione gia' dichiarata in parte illegittima con una sentenza della Corte costituzionale, non vengano addotti motivi che possano giustificare una totale o piu' ampia dichiarazione di illegittimita', la questione va dichiarata manifestamente infondata. Di conseguenza, poiche' con la sent. n. 98 del 2 luglio 1968, e' stato dichiarato illegittimo l'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (ordinamento della professione di giornalista), nella parte in cui vietava di scegliere nell'elenco dei pubblicisti il direttore e il vice direttore dei giornali quotidiani, nonche' dei periodici e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale e con sei e quattro redatori ordinari, rispettivamente con qualifica di giornalisti professionisti (art. 34, primo comma, della legge) deve essere definito con una pronuncia di manifesta infondatezza il giudizio promosso nei confronti del suddetto art. 46, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, con ordinanze del Pretore di Firenze 7 giugno 1968 (Gazz. Uff.le n. 235 del 14 settembre 1968, Reg. ord. 1968, n. 151).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, sollevata dal pretore di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 21 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI ANGELO DE

MARCO - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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