Corte costituzionale
Ordinanza n. 7/1970
Corte cost., ord. 22 gennaio 1970, n. 7
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 7/1970
- Data di deposito
- 22 gennaio 1970
- Data di decisione
- 15 gennaio 1970
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:7
Norme oggetto del giudizio
- art. 46, comma 1, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
Parametri
Massime
Massima n. 4815
Se nell'ordinanza di rinvio, con la quale sia stata di nuovo impugnata una disposizione gia' dichiarata in parte illegittima con una sentenza della Corte costituzionale, non vengano addotti motivi che possano giustificare una totale o piu' ampia dichiarazione di illegittimita', la questione va dichiarata manifestamente infondata. Di conseguenza, poiche' con la sent. n. 98 del 2 luglio 1968, e' stato dichiarato illegittimo l'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (ordinamento della professione di giornalista), nella parte in cui vietava di scegliere nell'elenco dei pubblicisti il direttore e il vice direttore dei giornali quotidiani, nonche' dei periodici e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale e con sei e quattro redatori ordinari, rispettivamente con qualifica di giornalisti professionisti (art. 34, primo comma, della legge) deve essere definito con una pronuncia di manifesta infondatezza il giudizio promosso nei confronti del suddetto art. 46, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, con ordinanze del Pretore di Firenze 7 giugno 1968 (Gazz. Uff.le n. 235 del 14 settembre 1968, Reg. ord. 1968, n. 151).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, sollevata dal pretore di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 21 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI ANGELO DE
MARCO - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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