Corte costituzionale

Ordinanza n. 146/1970

Corte cost., ord. 16 luglio 1970, n. 146

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
146/1970
Data di deposito
16 luglio 1970
Data di decisione
2 luglio 1970
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Bonifacio
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:146

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 283 del 30 aprile 1962
  • art. 42, legge n. 580 del 4 luglio 1967

Parametri

Massime

Massima n. 5220

Poiche' l'art. 42 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (contenente la "disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari") e l'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (contenente la "disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande") modificato dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, sono stati dichiarati illegittimi, con la sentenza n. 149 del 1969, nelle parti in cui, in entrambi, per la revisione delle analisi compiute per la repressione delle frodi alimentari, veniva esclusa l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale, vanno dichiarate manifestamente infondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimita' costituzionale proposte, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Vittoria (ord. 24 gennaio 1970, n. 100 del reg. ord. 1970, Gazz. uff. n. 89 dell'8 aprile 1970) nei confronti della medesima norma dell'art. 42 della legge del 1967, e dal Pretore di Agrigento (ord. 15 gennaio 1970, n. 108 e n. 109 del reg. ord. 1970, Gazz. Uff. n. 102 del 22 aprile 1970) e dalla Corte di appello di Palermo (ord. 29 gennaio 1970, n. 111 del reg. ord. 1970, Gazz. uff. n. 102 del 22 aprile 1970) nei confronti della medesima norma dell'art. 1 della legge del 1962.

Massima n. 5221

Poiche' la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (contenente la "disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande") modificato dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, per quanto riguarda le operazioni di prelievo e di prima analisi per la repressione delle frodi alimentari e' stata, con la sentenza n. 149 del 1969, dichiarata non fondata e non sono state addotte ne' sussistono ragioni che possano indurre ad una conclusione diversa da quella della precedente sentenza, va dichiarata manifestamente infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sollevata nei confronti della medesima disposizione, nella parte suddetta, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal pretore di Agrigento, con ord. 15 gennaio 1970 (nn. 108 e 109 del reg. ord. 1970, G.U. n. 102 del 22 aprile 1970) e dalla Corte di appello di Palermo, con ord. 29 gennaio 1970 (n. 111 del reg. ord. 1970, G.U. n. 102 del 22 aprile 1970).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara - nei sensi di cui in motivazione - la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 42 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (contenente la "disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari") e dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (contenente la "disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"), modificato dalla legge 26 febbraio 1963, n.441, sollevate dalle ordinanze indicate in epigrafe in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

Testo integrale

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