Corte costituzionale

Ordinanza n. 104/1970

Corte cost., ord. 16 giugno 1970, n. 104

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
104/1970
Data di deposito
16 giugno 1970
Data di decisione
4 giugno 1970
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Bonifacio
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:104

Norme oggetto del giudizio

  • art. 45, regio decreto legge n. 2033 del 15 ottobre 1925
  • art. 75, decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965
  • art. 223, comma 1, codice di procedura penale 1930
  • art. 41, regio decreto legge n. 2033 del 15 ottobre 1925
  • art. 3, legge n. 283 del 30 aprile 1962
  • art. 1, legge n. 283 del 30 aprile 1962
  • art. 44, regio decreto legge n. 2033 del 15 ottobre 1925
  • art. 42, legge n. 580 del 4 luglio 1967
  • art. 43, regio decreto legge n. 2033 del 15 ottobre 1925
  • art. 46, regio decreto legge n. 2033 del 15 ottobre 1925

Parametri

Massime

Massima n. 5074

I giudizi di legittimita' costituzionale relativi a questioni identiche o analoghe possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento.

Massima n. 5075

Essendo identiche o analoghe a quelle gia' decise con le sentenze di parziale incostituzionalita' n. 148 e n. 149 del 1969 (ved. anche l'ord. n. 36 del 1970), e senza che siano stati addotti motivi che possano indurre a conclusioni diverse, vanno dichiarate manifestamente infondate - nei sensi di cui in motivazione - le questioni proposte con le ordinanze 8 ottobre 1969 del Pretore di Castelfranco Veneto, 31 ottobre 1969 del Pretore di Gallarate ed altri dodici provvedimenti di rimessione, nei confronti: a) dell'art. 223 del cod. proc. pen., denunziato - in riferimento all'art. 24 della Costituzione - nella parte in cui consente che la polizia giudiziaria proceda ad operazioni tecniche senza l'intervento della difesa (cfr. sent. n. 148 del 1969); b) degli artt. 41, 43, 44, 45 e 46 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 (contenente disposizioni sulla "repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari") convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, nel testo modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 190; dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (contente la "disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande") nel testo modificato dalla legge 27 febbraio 1963, n. 441, nonche' dell'art. 42 della legge 4 luglio 1967 n. 580 (contenente la "disciplina per la lavorazione ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari") denunziate - in riferimento all'art. 24 e, da alcune ordinanze, anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione - nelle parti in cui escludono le garanzie di difesa nelle operazioni di prelievo, di analisi e di revisione di analisi dei campioni (cfr. sent. n. 149 del 1969). La dichiarazione di manifesta infondatezza puo' essere estesa anche alle disposizioni dell'art. 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e dell'art. 75 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti) - non esaminate nella precedente occasione - che riguardano modalita' attinenti alle ispezioni e prelievi dei campioni. Cfr.: ord. n. 36 del 1970.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara - nei sensi di cui in motivazione - la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 41, 43, 44, 45 e 46 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 (contenente disposizioni sulla "repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari"), convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, nel testo modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 190; degli artt. 1 e 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (contenente la "disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"), modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441; dell'art. 42 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (contenente la "disciplina per la lavorazione ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari"); dell'art. 75 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (contenente "norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti") e dell'art. 223 del codice di procedura penale, proposte dalle ordinanze indicate in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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