Corte costituzionale

Ordinanza n. 100/1970

Corte cost., ord. 16 giugno 1970, n. 100

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
100/1970
Data di deposito
16 giugno 1970
Data di decisione
4 giugno 1970
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Bonifacio
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:100

Norme oggetto del giudizio

  • art. 303, codice di procedura penale 1930
  • art. 304-bis, comma 1, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 5069

Non sussiste alcuna ragione che impedisca che la norma, esistente nell'ordinamento in quanto ricavabile dall'art. 304 bis, primo comma, del codice di procedura penale, la quale esclude il diritto del difensore ad assistere, nell'istruzione formale, all'interrogatorio dell'imputato, formi oggetto di un giudizio di legittimita' costituzionale. Non e' quindi esatto dire (come nell'ordinanza di rinvio 10 marzo 1969 del giudice istruttore del tribunale di Roma, iscritta al n. 130 del reg. ord. 1969 e pubblicata nella Gazz. uff. della Repubblica n. 128 del 21 maggio 1969, con cui e' stato impugnato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, l'art. 303, in relazione agli artt. 365, 366, 367 e 368, del cod. di proc. pen., nella parte in cui la facolta' di assistere all'interrogatorio e' data al pubblico ministero) che il sindacato della Corte costituzionale circa la mancata attribuzione di tale facolta' al difensore, verrebbe ad esercitarsi sulla "mancanza di una norma".

Massima n. 5070

Nell'ipotesi in cui la disparita' di trattamento, derivante da due distinte disposizioni di legge, e denunciata come incostituzionale, potrebbe essere - se ritenuta sussistente dalla Corte costituzionale - egualmente eliminata con una dichiarazione di illegittimita' dell'una o dell'altra delle disposizioni stesse, la scelta fra tali soluzioni non puo' dipendere dal modo in cui occasionalmente la questione viene fissata dall'ordinanza di rimessione, ma deve essere operata tenendo conto sia dei principi generali ai quali risulta ispirata la legge ordinaria, sia delle direttive desumibili dalla norma costituzionale di raffronto. Pertanto, se nell'ordinanza di rinvio con la quale e' stato promosso il giudizio di legittimita' cost., sia stata denunciata soltanto la prima delle due disposizioni in questione, l'oggetto del giudizio dovra' essere necessariamente integrato, mediante impugnazione - ordinanza della Corte cost. e salva ogni pronuncia sul merito - della seconda norma. (Nella specie la questione verteva sulla disparita' di trattamento tra pubblico ministero e imputato, derivante dalla disposizione dell'art. 303 cod. proc. pen., che attribuisce al pubblico ministero la facolta' di intervenire, nella istruzione formale, all'interrogatorio dell'imputato e da quella dell'art. 304 bis, primo comma, dello stesso codice, la quale vieta che allo interrogatorio assista il difensore. Nell'ordinanza con la quale era stato promosso il giudizio di costituzionalita', per pretesa violazione del principio del contraddittorio, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, l'impugnazione era stata espressamente limitata alla sola norma dell'art. 303, in relazione agli artt. 365, 366, 367 e 368 del codice di procedura penale. Con l'ordinanza della Corte il giudizio viene esteso alla norma suddetta dell'art. 304 bis, primo comma, cod. proc. pen.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dispone la trattazione innanzi a sé della questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 bis, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto del difensore di assistere all'interrogatorio dell'imputato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

2) ordina il rinvio del giudizio, perché la questione sia trattata congiuntamente alla questione di legittimità costituzionale di cui al numero precedente;

3) ordina che la cancelleria provveda agli adempimenti di legge;

4) ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

Testo integrale

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