Corte costituzionale

Sentenza n. 96/1969

Corte cost., sent. 10 giugno 1969, n. 96

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
96/1969
Data di deposito
10 giugno 1969
Data di decisione
22 maggio 1969
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giuseppe Branca
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:96

Norme oggetto del giudizio

  • circolare del ministero lavoro e previdenza sociale del 31 luglio 1968

Parametri

Massime

Massima n. 3299

In virtu' degli artt. 17, lett. f dello Statuto regionale e del D.P.R. 25 giugno 1952 n. 1138, recante norme di attuazione nella materia del lavoro, gli ispettorati e gli uffici regionali e provinciali esistenti in Sicilia dipendono ora dall'Amministrazione regionale non solo nelle materie di competenza propria della Regione, ma anche in quelle attinenti a funzioni statali decentrate. Pertanto, anche in questo secondo ordine di materie spetta all'Assessorato del lavoro e della cooperazione della Regione siciliana chiedere ed ottenere dai suddetti ispettorati ed uffici notizie, copie di documenti ecc., senza che sia necessaria la "previa consultazione" con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; e la circolare 31 luglio 1968 n. 114316-G-87, con cui questo Ministero impartisce direttive agli ispettorati ed uffici in Sicilia, e' illegittima e va annullata nella parte in cui prescrive tale consultazione.

Massima n. 3300

E' inammissibile il ricorso per regolamento di competenza proposto dalla Regione siciliana contro una circolare ministeriale emanata da oltre quindici anni, la quale ha avuto gia' effetto, senza che la Regione precisi quali siano i comportamenti successivi che, legittimati dall'atto, abbiano potuto o possano dar luogo a un attuale conflitto (nella specie, con ricorso depositato il 26 ottobre 1968, la Regione siciliana aveva impugnato la circolare 27 maggio 1953 n. 42382-16-287 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, diretta agli ispettorati ed uffici provinciali della Sicilia).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Presidente della Regione siciliana nella parte relativa alla circolare 27 maggio 1953 n. 42382/16/287 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

dichiara inoltre che, anche in materia di funzioni statali decentrate, spetta all'Assessorato regionale del lavoro della Regione siciliana chiedere ed ottenere notizie dagli ispettorati regionale e provinciali e dagli uffici regionale e provinciali del lavoro della Regione siciliana e annulla, pertanto, la circolare 31 luglio 1968 n. 114316/G/87 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nella parte in cui dispone che tali ispettorati ed uffici possano fornire determinate notizie all'Assessorato regionale solo previa consultazione col Ministero del lavoro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

Testo integrale

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