Corte costituzionale

Sentenza n. 87/1969

Corte cost., sent. 17 aprile 1969, n. 87

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
87/1969
Data di deposito
17 aprile 1969
Data di decisione
2 aprile 1969
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:87

Norme oggetto del giudizio

  • art. 201, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 3289

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 201 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui richiama il secondo comma dell'art. 52 e rende applicabili all'accertamento dei crediti dell'ente assoggettato a liquidazione coatta amministrativa, le norme circa la formazione dello stato passivo fallimentare, con gli adattamenti preveduti negli artt. 207, 208 e 209 del predetto decreto.

Massima n. 3290

Dal fatto che la procedura per l'accertamento passivo, in correlazione alla struttura ed alle finalita' della liquidazione coatta amministrativa, si svolga a cura di un commissario liquidatore, designato e soggetto al controllo della pubblica amministrazione, senza l'immediato intervento dell'autorita' giudiziaria (diversamente da quanto previsto per l'ordinaria procedura fallimentare), e che, in pendenza di tale procedura, sia precluso ai creditori l'esercizio di azioni individuali di cognizione, non deriva violazione della garanzia di tutela giurisdizionale. Si tratta infatti di liquidazione attinente all'obbligatorio espletamento di un preventivo procedimento amministrativo volto a tutelare la par condicio creditorum unitamente all'interesse pubblico; le quali si risolvono nella improponibilita' soltanto temporanea delle domande giudiziali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 201 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo dell'Amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa", proposta con l'ordinanza del tribunale di Roma citata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

Testo integrale

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