Corte costituzionale
Sentenza n. 87/1969
Corte cost., sent. 17 aprile 1969, n. 87
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 87/1969
- Data di deposito
- 17 aprile 1969
- Data di decisione
- 2 aprile 1969
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:87
Norme oggetto del giudizio
- art. 201, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 3289
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 201 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui richiama il secondo comma dell'art. 52 e rende applicabili all'accertamento dei crediti dell'ente assoggettato a liquidazione coatta amministrativa, le norme circa la formazione dello stato passivo fallimentare, con gli adattamenti preveduti negli artt. 207, 208 e 209 del predetto decreto.
Massima n. 3290
Dal fatto che la procedura per l'accertamento passivo, in correlazione alla struttura ed alle finalita' della liquidazione coatta amministrativa, si svolga a cura di un commissario liquidatore, designato e soggetto al controllo della pubblica amministrazione, senza l'immediato intervento dell'autorita' giudiziaria (diversamente da quanto previsto per l'ordinaria procedura fallimentare), e che, in pendenza di tale procedura, sia precluso ai creditori l'esercizio di azioni individuali di cognizione, non deriva violazione della garanzia di tutela giurisdizionale. Si tratta infatti di liquidazione attinente all'obbligatorio espletamento di un preventivo procedimento amministrativo volto a tutelare la par condicio creditorum unitamente all'interesse pubblico; le quali si risolvono nella improponibilita' soltanto temporanea delle domande giudiziali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 201 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo dell'Amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa", proposta con l'ordinanza del tribunale di Roma citata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
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