Corte costituzionale
Sentenza n. 83/1969
Corte cost., sent. 14 aprile 1969, n. 83
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 83/1969
- Data di deposito
- 14 aprile 1969
- Data di decisione
- 2 aprile 1969
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:83
Norme oggetto del giudizio
- art. 149, comma 1, codice di procedura penale 1930
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 24, comma 1, Costituzione
- art. 24, comma 2, Costituzione
- art. 24, Costituzione
Massime
Massima n. 3271
Qualora il giudice a quo con motivazione sufficiente, ancorche' sintetica, abbia espresso giudizio positivo sulla rilevanza della sollevata questione di legittimita' costituzionale, la Corte non e' tenuta ad esaminare i problemi che pure potrebbero prospettarsi in ordine alla interpretazione adottata dal giudice a quo e in rapporto alla quale sia stato espresso il giudizio di rilevanza.
Massima n. 3272
Il procedimento di correzione di errori materiali contenuti nelle sentenze, ordinanze e decreti penali, disciplinato dall'art. 149 del c.p.p., non attua le garanzie costituzionali consistenti nel diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione. Infatti, a parte il problema della determinazione e della estensione del concetto di "parte che vi ha interesse" cui la norma si riferisce, sta di fatto che la citazione di questa non e' obbligatoria ma e' rimessa alla valutazione discrezionale del giudice in base alle concrete possibilita' di individuazione offerte dal singolo processo penale. Dall'art. 149 C.P.P., nella parte esaminata, per cio', in contrasto con l'art. 24 Cost., e' considerato superfluo il contradditorio nel corso della procedura prevista per la correzione di errori materiali.
Massima n. 3273
La natura incidentale ed accessoria del procedimento di correzione di errori materiali di cui all'art. 149 c.p.p. se puo' consentire diverse articolazioni del diritto di difesa delle parti in rapporto alla peculiare struttura che caratterizza codesto procedimento, non puo' legittimare, in rapporto all'art. 24 della Costituzione, la eliminazione totale del contraddittorio.
Massima n. 3274
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'articolo 24, commi primo e secondo, della Costituzione, l'art. 149, comma primo, del codice di procedura penale, limitatamente all'inciso "se possibile".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 149, comma primo, del Codice di procedura penale, limitatamente all'inciso "se possibile".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
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