Corte costituzionale
Sentenza n. 80/1969
Corte cost., sent. 14 aprile 1969, n. 80
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 80/1969
- Data di deposito
- 14 aprile 1969
- Data di decisione
- 2 aprile 1969
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Chiarelli
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:80
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana n. 41 del 28 aprile 1951
Parametri
Massime
Massima n. 3265
Il principio di eguaglianza, affermato come fondamentale nell'art. 3 Cost., richiede che la legge singolare corrisponda a una obiettiva diversita' della situazione considerata rispetto a situazioni omogenee, la quale giustifichi razionalmente la disciplina differenziata per questa adottata. Occorre percio' che la ratio della legge si esaurisca nella fattispecie disciplinata. Ove invece essa si estenda a situazioni omogenee, la legge singolare viola il principio di eguaglianza, perche' determina ingiustificate condizioni di vantaggio o di svantaggio per i soggetti della situazione e del rapporto da essa regolato, rispetto ai soggetti della serie delle situazioni o dei rapporti che ne sono esclusi.
Massima n. 3266
E' nella discrezionalita' del legislatore ordinario stabilire l'ambito della disciplina normativa da adottare, ma rientra nel giudizio di costituzionalita' accertare se i detti limiti siano stati rispettati, e se vi e' contrasto tra la ratio della legge e la sua limitazione a un caso concreto.
Massima n. 3267
La legge della Regione siciliana 28 aprile 1951, n. 41, avendo prorogato un contratto (contratto di esercizio della miniera Cozzo Disi), mentre la ragione della proroga valeva anche per gli analoghi contratti di esercizio minerario, e' costituzionalmente illegittima, trattandosi di legge del caso singolo che viola i principi dell'art. 3 della Costituzione (ved. massime precedenti).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 28 aprile 1951, n. 41, contenente "Proroga del contratto di esercizio della miniera Cozzo Disi".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE.
Testo integrale
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