Corte costituzionale
Sentenza n. 8/1969
Corte cost., sent. 6 febbraio 1969, n. 8
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 8/1969
- Data di deposito
- 6 febbraio 1969
- Data di decisione
- 29 gennaio 1969
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Branca
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:8
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge della Regione siciliana del 11 luglio 1968
Parametri
Massime
Massima n. 3106
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 6 della legge 11 luglio 1968 della Regione siciliana, recante "Istituzione dei ruoli organici dell'assessorato dello sviluppo economico", limitatamente alla parte in cui prevede l'espletamento di concorsi pubblici per i 65 posti che, indicati nella tabella P, non sono compresi nella tabella P/1, poiche' con essa si verifica un aggravio di cui la legge non prevede la copertura. La norma non precisa infatti come e quando questi concorsi verranno banditi e se saranno accessibili solo ai dipendenti delle amministrazioni regionali. La sua genericita' rende infatti possibile l'assunzione di personale non proveniente da altri assessorati. E' invece non fondata la questione di legittimita' costituzionale inerente a quella parte dell'impugnato art. 6, nel quale si dispone l'assunzione, presso l'assessorato dello sviluppo economico, di 89 impiegati (tabella P/1), poiche' la previsione, per il 1968, d'una spesa di 250 milioni di lire per essi e' ragionevole. Infatti gia' nel bilancio 1962-63 - anno in cui fu istituito (1962) il predetto assessorato - si introduceva un apposito capitolo in cui figurava uno stanziamento di 120 milioni per "incarichi" esterni e nell'anno successivo si prevedevano 40 milioni di spesa per il personale, 6 per compensi di lavoro straordinario, 5 per commissioni, consigli, comitati e collegi. Successivamente, man mano cioe' che attraverso comandi da altri rami dell'amministrazione regionale venivano assunti nuovi dipendenti, i tre capitoli erano impinguati senza aggravi di cui la legge non prevedesse la copertura.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 11 luglio 1968 della Regione siciliana, recante "Istituzione dei ruoli organici dell'Assessorato dello sviluppo economico", limitatamente alla parte in cui prevede l'espletamento di concorsi pubblici per i 65 posti che, indicati nella tabella P, non sono compresi nella tabella P.1.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI
- GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE.
Testo integrale
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