Corte costituzionale

Sentenza n. 8/1969

Corte cost., sent. 6 febbraio 1969, n. 8

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
8/1969
Data di deposito
6 febbraio 1969
Data di decisione
29 gennaio 1969
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Branca
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:8

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, legge della Regione siciliana del 11 luglio 1968

Parametri

Massime

Massima n. 3106

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 6 della legge 11 luglio 1968 della Regione siciliana, recante "Istituzione dei ruoli organici dell'assessorato dello sviluppo economico", limitatamente alla parte in cui prevede l'espletamento di concorsi pubblici per i 65 posti che, indicati nella tabella P, non sono compresi nella tabella P/1, poiche' con essa si verifica un aggravio di cui la legge non prevede la copertura. La norma non precisa infatti come e quando questi concorsi verranno banditi e se saranno accessibili solo ai dipendenti delle amministrazioni regionali. La sua genericita' rende infatti possibile l'assunzione di personale non proveniente da altri assessorati. E' invece non fondata la questione di legittimita' costituzionale inerente a quella parte dell'impugnato art. 6, nel quale si dispone l'assunzione, presso l'assessorato dello sviluppo economico, di 89 impiegati (tabella P/1), poiche' la previsione, per il 1968, d'una spesa di 250 milioni di lire per essi e' ragionevole. Infatti gia' nel bilancio 1962-63 - anno in cui fu istituito (1962) il predetto assessorato - si introduceva un apposito capitolo in cui figurava uno stanziamento di 120 milioni per "incarichi" esterni e nell'anno successivo si prevedevano 40 milioni di spesa per il personale, 6 per compensi di lavoro straordinario, 5 per commissioni, consigli, comitati e collegi. Successivamente, man mano cioe' che attraverso comandi da altri rami dell'amministrazione regionale venivano assunti nuovi dipendenti, i tre capitoli erano impinguati senza aggravi di cui la legge non prevedesse la copertura.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 11 luglio 1968 della Regione siciliana, recante "Istituzione dei ruoli organici dell'Assessorato dello sviluppo economico", limitatamente alla parte in cui prevede l'espletamento di concorsi pubblici per i 65 posti che, indicati nella tabella P, non sono compresi nella tabella P.1.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI

- GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE.

Testo integrale

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