Corte costituzionale
Sentenza n. 78/1969
Corte cost., sent. 11 aprile 1969, n. 78
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 78/1969
- Data di deposito
- 11 aprile 1969
- Data di decisione
- 27 marzo 1969
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:78
Norme oggetto del giudizio
- art. 140, codice penale
- art. 587, codice di procedura penale 1930
- art. 301, codice di procedura penale 1930
- art. 479, comma 5, codice di procedura penale 1930
- art. 4, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 14, lett. f, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 381, comma 2, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 3258
La circostanza che, per brevita' e comodita' di espressione, i codici designano riassuntivamente nella rubrica dell'art. 140 C.P. e degli artt. 301 e 587 C.P.P., nonche' nel testo dello stesso art. 301 e dell'art. 485 C.P.P., i provvedimenti di cui all'art. 140 del codice penale come applicazione provvisoria di pene accessorie, avendo riguardo alle analogie strutturali di quei provvedimenti con alcune tra le pene accessorie elencate nell'art. 19 dello stesso codice, non e' da sola sufficiente a far concludere per la natura giuridica di vere e proprie pene delle misure cosi' adottate, in quanto, quali che siano le denominazioni giuridiche adoperate nei testi legislativi, la determinazione della natura di un istituto e' compito spettante all'interprete, mentre la nomenclatura legislativa puo' valere semmai come uno tra i vari elementi suscettibili di concorrere alla precisa individuazione del significato oggettivamente risultante dai testi medesimi.
Massima n. 3259
Le finalita' cui e' preordinata la disposizione dell'art. 140 del codice penale ed i caratteri che contrassegnano le misure di esso previste fanno concludere che si tratta di misure cautelari, e non di sanzioni penali irrogate prima del giudizio e quasi anticipandone i risultati: tali misure, applicabili dal giudice istruttore, sono piuttosto assimilabili, da questo punto di vista, alle misure di prevenzione, rispetto alle quali la Corte costituzionale ha gia' avuto occasione di affermare con le sentenze 4 marzo 1964, n. 23, e 8 febbraio 1962, n. 6, che non vi e' contrasto con l'art. 27, secondo comma, della Costituzione, anche se si tratta di misure restrittive della liberta' personale.
Massima n. 3260
Se il giudice, prima di procedere all'applicazione di una delle misure di cui all'art. 140 del codice penale, deve sommariamente valutare, tra l'altro, il fumus boni juris dell'accusa, com'e' appunto prescritto dallo stesso art. 140 e com'e' regola generale nel nostro ordinamento processuale per qualsiasi specie di provvedimenti cautelari, una tale valutazione, che rappresenta comunque una garanzia per l'imputato e che non differisce qualitativamente da quelle previste negli artt. 252 e 374 del cod. proc. pen. ai fini della emissione di ordini o mandati nonche' del rinvio a giudizio, non viola la presunzione di non colpevolezza enunciata nel secondo comma dell'art. 27 della Costituzione, per il suo carattere meramente delibativo e perche' destinata comunque ad esaurirsi in quel momento. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 140 C.P., 301 e 587 del C.P.P., sollevata in riferimento all'art. 27, secondo comma, della Costituzione.
Massima n. 3261
La iscrizione nel casellario giudiziale delle misure di cui all'art. 140 C.P. presenta, cosi' come e' disposto dall'art. 587, ultimo comma del C.P.P., carattere e finalita' cautelari, realizzando una forma di pubblicita' necessaria per una piu' efficace tutela degli interessi che lo stesso art. 140 tende a proteggere, e non e' incompatibile con la presunzione di non colpevolezza fissata dall'art. 27 Cost., in quanto delle misure provvisoriamente adottate non rimane traccia nel casellario dopo che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento, come si evince dagli artt. 381, comma secondo, e 479, comma quinto, del C.P.P., nonche' dal combinato disposto degli artt. 4 e 14, lett. f, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, contenente norme regolamentari per il servizio del casellario giudiziale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 140 del Codice penale, 301 e 587 del Codice di procedura penale, sollevata con l'ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Roma del 22 febbraio 1968, in riferimento all'art. 27, comma secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
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