Corte costituzionale

Sentenza n. 77/1969

Corte cost., sent. 11 aprile 1969, n. 77

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
77/1969
Data di deposito
11 aprile 1969
Data di decisione
27 marzo 1969
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Chiarelli
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:77

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 1760 del 5 luglio 1928
  • art. 15, comma 2, legge n. 739 del 21 luglio 1960
  • art. 15, comma 1, legge n. 739 del 21 luglio 1960
  • art. 16, comma 2, legge n. 739 del 21 luglio 1960
  • art. 16, comma 4, legge n. 739 del 21 luglio 1960
  • art. 16, comma 3, legge n. 739 del 21 luglio 1960
  • art. 8, regio decreto legge n. 1509 del 29 luglio 1927

Parametri

Massime

Massima n. 3257

Il privilegio sopra i frutti pendenti o raccolti nell'anno di scadenza del prestito, stabilito dall'art. 8 del decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509 (convertito in legge 5 luglio 1928, n. 1760), a favore dell'Istituto mutuante, non viola l'art. 42 della Costituzione, perche' e' costituito su beni prodotti con l'attivita' del debitore o con l'utilizzazione del prestito, e per il suo carattere reale puo' essere fatto valere contro chiunque, non trovando ostacolo l'esercizio di esso nel principio della irrilevanza della res inter alios acta. Riguardo alla durata del privilegio, anche ove si ritenga che essa corrisponda all'anno di calendario successivo alla scadenza del prestito, e che quindi possa essere esercitato sul raccolto di tale anno, anche nel caso che il debitore abbia precedentemente cessato la conduzione del fondo, neppure sotto questo profilo sussiste la violazione dell'art. 42 Cost., perche' la disciplina del credito agrario e' intesa al conseguimento dei fini di utilita' sociale della produzione agricola e del suo incremento, rispetto ai quali si legittimano i limiti ed i vincoli della proprieta' privata, inerenti alla "funzione sociale" di essa, e preordinati, per quanto riguarda la proprieta' terriera, al fine di "conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali" (art. 44 Cost.). Per le stesse ragioni non contrastano con l'art. 42 della Costituzione le norme di cui agli artt. 15, primo e secondo comma, e 16, secondo, terzo e quarto comma, della legge n. 739 del 1960 (Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamita' naturali e provvidenze per le imprese industriali), impugnati in quanto fanno riferimento all'art. 8 del decreto legge n. 1509 del 1927. Comunque le eventuali limitazioni che da esse possono derivare ai diritti dei proprietari non sono costituzionalmente illegittime, perche' la detta legge del 1960 fu emanata per far fronte in determinate zone alle conseguenze di calamita' naturali verificatesi in quell'anno, anche in conformita' al principio costituzionale della solidarieta' sociale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509 (Provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario), convertito in legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonché degli artt. 15, primo e secondo comma, e 16, secondo, terzo e quarto comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739 (Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali), proposta con l'ordinanza del tribunale di Matera in epigrafe indicata, in riferimento all'art. 42 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE.

Testo integrale

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