Corte costituzionale

Sentenza n. 72/1969

Corte cost., sent. 9 aprile 1969, n. 72

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
72/1969
Data di deposito
9 aprile 1969
Data di decisione
27 marzo 1969
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Bonifacio
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:72

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1406 del 14 dicembre 1957
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1408 del 28 dicembre 1957
  • regio decreto n. 1198 del 19 luglio 1941
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1405 del 14 dicembre 1957
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 14 dicembre 1957
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1407 del 14 dicembre 1957
  • art. 232, regio decreto n. 645 del 27 febbraio 1936
  • art. 1, regio decreto n. 645 del 27 febbraio 1936
  • decreto legislativo luogotenenziale n. 347 del 19 ottobre 1944
  • decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947
  • decreto legislativo luogotenenziale n. 363 del 23 aprile 1946
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 626 del 30 marzo 1968

Parametri

Massime

Massima n. 3239

Il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198 (approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni) i decreti del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, nn. 1405, 1406, 1407 e 1409 e 28 dicembre 1957, n. 1408 (rinnovo delle concessioni a varie societa' telefoniche) e il Decreto del ministro delle poste e telecomunicazioni 24 aprile 1964 (approvazione delle tariffe per le reti telefoniche urbane) pubblicato nella Gazz. Uff. n. 104 del 28 aprile 1964 non hanno forza di legge. Pertanto, in virtu' dell'art. 134 della Costituzione, le norme in essi contenute non sono impugnabili davanti alla Corte costituzionale. Le questioni di legittimita' costituzionale proposte nei loro confronti vanno dichiarate inammissibili.

Massima n. 3240

Poiche', in base all'art. 1 della legge postale e delle telecomunicazioni (r.d. 27 febbraio 1936, n. 645) il servizio telefonico e' gestito dalle societa' concessionarie in regime di monopolio, l'abbonamento telefonico e' un contratto al quale l'utente potrebbe non aderire solo privandosi di un bene di uso generale. Pertanto, le tariffe telefoniche approvate ai sensi dell'art. 232 del r.d. n. 645 del 1936 con decreto del Ministro per le poste e telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro e il Ministro per l'industria e commercio, costituiscono delle "prestazioni imposte" a cui si estende la riserva di legge stabilita dall'art. 23 della Costituzione.

Massima n. 3241

Circa la fissazione dei prezzi dei servizi in generale, e quindi anche per la determinazione delle tariffe telefoniche, i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363 e il decreto leg. del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, hanno attribuito al Comitato interministeriale prezzi una competenza esclusiva.

Massima n. 3242

L'art. 2 del D.P.R. 30 marzo 1968, n. 626, va inteso nel senso che le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica in ordine alla determinazione della categoria di servizi per i quali il C.I.P. puo' esercitare le sue attribuzioni non riguardi le ipotesi in cui la fissazione delle tariffe sia prevista da una legge. La competenza esclusiva del C.I.P. in ordine alla fissazione dei prezzi dei servizi ed alla determinazione delle tariffe telefoniche e' rimasta quindi tale anche dopo la emanazione di quest'ultimo decreto.

Massima n. 3243

Il potere conferito dall'art. 232 della legge postale e delle telecomunicazioni (r.d. 27 febbraio 1936, n. 645) circa l'approvazione delle tariffe telefoniche non puo' essere esercitato - ed in effetti non viene esercitato - dal Governo se non uniformandosi alle deliberazioni adottate dal C.I.P.

Massima n. 3244

Secondo quanto fu accertato, sia pure con riferimento ad altra norma costituzionale (art. 41 Cost.) con la sentenza n. 103 del 1957, i poteri attribuiti al C.I.P. riguardo alla determinazione dei prezzi non sconfinano in valutazioni riservate al legislatore, e restano collegati ad elementi di natura tecnica che ne circoscrivono l'ambito. Pertanto l'art. 232 della legge postale e delle telecomunicazioni, interpretato in collegamento con la vigente legislazione sulla determinazione dei prezzi dei servizi, non viola la riserva di legge prevista dall'art. 23 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 135 del regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, l'art. 49 dei decreti del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, nn. 1405, 1406, 1407 e 1409, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1408, ed il decreto ministeriale 24 aprile 1964 (Gazzetta Ufficiale n. 104 del 28 aprile 1964), sollevata dall'ordinanza 26 ottobre 1967 del giudice conciliatore di Genova in riferimento all'art. 23 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 232 del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, contenente il "codice postale e delle telecomunicazioni", sollevata dalla stessa ordinanza in riferimento all'art. 23 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE.

Testo integrale

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