Corte costituzionale

Sentenza n. 62/1969

Corte cost., sent. 3 aprile 1969, n. 62

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
62/1969
Data di deposito
3 aprile 1969
Data di decisione
27 marzo 1969
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:62

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 3225

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 578 cod. pen., sull'infanticidio per causa d'onore, per il quale siasi avuta una sentenza irrevocabile di condanna, sollevata nel corso di procedimento penale per diverso reato, ai fini di escludere per quest'ultimo l'applicazione dell'amnistia di cui all'art. 6 del D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332. Infatti, pur ammesso - in ipotesi - che la Corte, nel presupposto che il precedente penale non sia di ostacolo all'applicazione dell'amnistia, affermasse l'illegittimita' della norma incriminatrice dell'infanticidio per causa d'onore, la precedente condanna non potrebbe mai essere di ostacolo alla concessione del beneficio nel giudizio pendente per il diverso reato. Tale condanna, e', infatti, coperta dal giudicato, ed i suoi effetti meno gravi per il reo rispetto a quelli che l'ordinamento comporterebbe in conseguenza della pronunzia della Corte, non potrebbero certo essere gravati in conseguenza di quest'ultima.

Massima n. 3226

Per l'art. 30, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, cessano gli effetti penali della sentenza irrevocabile di condanna pronunziata in applicazione di una norma successivamente dichiarata incostituzionale. Gli effetti penali che vanno a cadere sono, pero', quelli pregiudizievoli, non quelli favorevoli.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 578 del Codice penale in riferimento agli artt. 2, 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

Testo integrale

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