Corte costituzionale
Sentenza n. 62/1969
Corte cost., sent. 3 aprile 1969, n. 62
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 62/1969
- Data di deposito
- 3 aprile 1969
- Data di decisione
- 27 marzo 1969
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:62
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 30, comma 3, Costituzione
- art. 30, ultimo co., legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 3225
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 578 cod. pen., sull'infanticidio per causa d'onore, per il quale siasi avuta una sentenza irrevocabile di condanna, sollevata nel corso di procedimento penale per diverso reato, ai fini di escludere per quest'ultimo l'applicazione dell'amnistia di cui all'art. 6 del D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332. Infatti, pur ammesso - in ipotesi - che la Corte, nel presupposto che il precedente penale non sia di ostacolo all'applicazione dell'amnistia, affermasse l'illegittimita' della norma incriminatrice dell'infanticidio per causa d'onore, la precedente condanna non potrebbe mai essere di ostacolo alla concessione del beneficio nel giudizio pendente per il diverso reato. Tale condanna, e', infatti, coperta dal giudicato, ed i suoi effetti meno gravi per il reo rispetto a quelli che l'ordinamento comporterebbe in conseguenza della pronunzia della Corte, non potrebbero certo essere gravati in conseguenza di quest'ultima.
Massima n. 3226
Per l'art. 30, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, cessano gli effetti penali della sentenza irrevocabile di condanna pronunziata in applicazione di una norma successivamente dichiarata incostituzionale. Gli effetti penali che vanno a cadere sono, pero', quelli pregiudizievoli, non quelli favorevoli.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 578 del Codice penale in riferimento agli artt. 2, 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
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