Corte costituzionale

Sentenza n. 61/1969

Corte cost., sent. 3 aprile 1969, n. 61

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
61/1969
Data di deposito
3 aprile 1969
Data di decisione
27 marzo 1969
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:61

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, lett. f, legge n. 283 del 30 aprile 1962
  • art. 6, legge n. 283 del 30 aprile 1962
  • art. 10, legge n. 283 del 30 aprile 1962

Parametri

Massime

Massima n. 3224

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, lett. f, 6 e 10 della legge 30 aprile 1962 n. 283 sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma della Costituzione, sotto il profilo che l'art. 10 prescrivendo che il Ministro della Sanita', non soltanto approva, con suo decreto, l'elenco dei colori che possono essere impiegati nella colorazione delle sostanze alimentari, ma determina altresi' i casi di impiego e le "modalita' d'uso" dei coloranti, ha consentito che, con decreto ministeriale del 19 gennaio 1963, siano state emanate le norme secondo le quali gli alimenti colorati artificialmente debbono recare sulla confezione - o, se venduti sfusi, sul cartello denominate l'alimento - la dicitura: "colorato con..... seguita dalla denominazione, o dal numero del - o dei - coloranti impiegati" (art. 3). Poiche' il contravventore a questa disposizione, e' punito a termini dell'art. 6 della legge sopraindicata, la sanzione penale verrebbe comminata per un precetto posto in essere da un atto amministrativo, anziche' dalla legge, con violazione quindi dell'art. 25 della Costituzione, per cui nessuno puo' essere punito se non in forza della legge. Al contrario, sta di fatto che l'art. 5, lettera f, della legge n. 283 del 1962 contiene non soltanto il divieto di usare sostanze coloranti non autorizzate, ma anche l'obbligo della indicazione "a caratteri chiari ben leggibili" della colorazione. L'art. 3 del decreto ministeriale 19 gennaio 1963, prescrivendo quanto innanzi specificato non ha creato affatto un obbligo nuovo o diverso, ma si e' limitato a dare dettagli, sicche' il precetto penale e' dettato dalla norma di legge e non dall'atto amministrativo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, lett. f, 6 e 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

Testo integrale

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