Corte costituzionale
Sentenza n. 61/1969
Corte cost., sent. 3 aprile 1969, n. 61
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 61/1969
- Data di deposito
- 3 aprile 1969
- Data di decisione
- 27 marzo 1969
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:61
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, lett. f, legge n. 283 del 30 aprile 1962
- art. 6, legge n. 283 del 30 aprile 1962
- art. 10, legge n. 283 del 30 aprile 1962
Parametri
Massime
Massima n. 3224
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, lett. f, 6 e 10 della legge 30 aprile 1962 n. 283 sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma della Costituzione, sotto il profilo che l'art. 10 prescrivendo che il Ministro della Sanita', non soltanto approva, con suo decreto, l'elenco dei colori che possono essere impiegati nella colorazione delle sostanze alimentari, ma determina altresi' i casi di impiego e le "modalita' d'uso" dei coloranti, ha consentito che, con decreto ministeriale del 19 gennaio 1963, siano state emanate le norme secondo le quali gli alimenti colorati artificialmente debbono recare sulla confezione - o, se venduti sfusi, sul cartello denominate l'alimento - la dicitura: "colorato con..... seguita dalla denominazione, o dal numero del - o dei - coloranti impiegati" (art. 3). Poiche' il contravventore a questa disposizione, e' punito a termini dell'art. 6 della legge sopraindicata, la sanzione penale verrebbe comminata per un precetto posto in essere da un atto amministrativo, anziche' dalla legge, con violazione quindi dell'art. 25 della Costituzione, per cui nessuno puo' essere punito se non in forza della legge. Al contrario, sta di fatto che l'art. 5, lettera f, della legge n. 283 del 1962 contiene non soltanto il divieto di usare sostanze coloranti non autorizzate, ma anche l'obbligo della indicazione "a caratteri chiari ben leggibili" della colorazione. L'art. 3 del decreto ministeriale 19 gennaio 1963, prescrivendo quanto innanzi specificato non ha creato affatto un obbligo nuovo o diverso, ma si e' limitato a dare dettagli, sicche' il precetto penale e' dettato dalla norma di legge e non dall'atto amministrativo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, lett. f, 6 e 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
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