Corte costituzionale

Sentenza n. 53/1969

Corte cost., sent. 28 marzo 1969, n. 53

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
53/1969
Data di deposito
28 marzo 1969
Data di decisione
21 marzo 1969
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:53

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 648 del 10 agosto 1950
  • art. 71, comma 1, lett. c, legge n. 648 del 10 agosto 1950
  • art. 77, comma 1, legge n. 648 del 10 agosto 1950
  • art. 84, comma 2, legge n. 648 del 10 agosto 1950
  • art. 76, comma 2, legge n. 313 del 18 marzo 1968
  • art. 75, comma 1, legge n. 313 del 18 marzo 1968
  • art. 64, comma 1, lett. c, legge n. 313 del 18 marzo 1968

Parametri

Massime

Massima n. 3208

Le disposizioni della legge 10 agosto 1950, n. 648 riguardanti il trattamento pensionistico dei collaterali del militare morto per causa del servizio di guerra o del civile deceduto per fatto di guerra dispongono che la pensione indiretta e' concessa non soltanto ai fratelli e alle sorelle nubili minorenni (art. 71, lett. c), ma anche ai fratelli e sorelle nubili maggiorenni, che alla data del decesso del militare o del civile, siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro (art. 77, comma primo) purche', in ogni caso, ai collaterali siano venuti a mancare, a causa della morte del militare o del civile, i necessari mezzi di assistenza (art. 73), requisito che si considera sussistente quando il richiedente risulti non assoggettabile all'imposta complementare sul reddito complessivo (art. 17 legge 9 novembre 1961, n. 1240 e 9 legge 18 maggio 1967, n. 318). Prevede infine la legge che la pensione indiretta, gia' liquidata ai genitori del militare o del civile, si devolva a favore dei collaterali quando divengano orfani e siano minorenni, o inabili a qualsiasi proficuo lavoro ed, inoltre, nubili se sorelle (art. 84, comma secondo). L'esame di siffatta disciplina pone in evidenza che la pensione di guerra dei collaterali ha carattere di assegno alimentare dovendo essere corrisposta quando si sia accertato che, a causa della morte del militare o del civile, i collaterali abbiano perduto i mezzi necessari al loro sostentamento e non possano provvedere alle loro fondamentali esigenze di vita e per la loro minore eta' o perche', pur essendo maggiorenni, siano inabili a qualsiasi lavoro proficuo.

Massima n. 3209

Sono costituzionalmente illegittime, per violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., gli artt. 71, comma primo, lett. c, 77, comma primo, e 84, comma secondo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, limitatamente alle parti in cui prevedono che la pensione indiretta di guerra spetta alle sorelle del militare morto per causa di servizio di guerra o del civile deceduto per fatto di guerra solo in quanto nubili poiche' e' innegabile che le obbiettive e ben specificate condizioni cui e' subordinato il riconoscimento del diritto a pensione dei collaterali possono concorrere indifferentemente sia nei confronti dei fratelli che delle sorelle, ancorche' essi abbiano contratto matrimonio. In particolare per quanto riguarda il requisito del bisogno economico e' evidente che puo' ricorrere anche per la sorella maritata quando i suoi redditi, cumulati a norma di legge con quelli del marito, non eccedono o il minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo. Nessuna razionale giustificazione riesce percio' a scorgersi nella indicata previsione delle citate norme che, sull'esclusiva base dell'appartenenza del soggetto all'uno o all'altro sesso, dispone l'esclusione dal diritto a pensione per la sorella coniugata e non parimenti per il fratello coniugato.

Massima n. 3210

Alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 71, comma primo lett. c, 77 comma primo e 84, comma secondo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, riprodotti negli stessi termini nei corrispondenti artt. 64, comma primo lett. c, 75, comma primo e 76, comma secondo della legge 18 marzo 1968 n. 313 sul "riordinamento della legislazione pensionistica di guerra", consegue l'illegittimita' costituzionale, limitatamente alle stesse parti, anche di quest'ultime norme, in applicazione dell'art. 27, parte seconda, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 71, comma primo, lett. e, 77, comma primo, e 74, comma secondo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra" limitatamente alle parti in cui prevedono che la pensione indiretta spetta alle sorelle del militare morto per causa di servizio di guerra o del civile deceduto per fatto di guerra, solo in quanto nubili;

dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, limitatamente alle stesse parti, l'illegittimità costituzionale degli artt. 64, comma primo, lett. c, 75, comma primo, e 76, comma secondo, della legge 18 marzo 1968, n. 313 sul "Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze