Corte costituzionale

Sentenza n. 52/1969

Corte cost., sent. 28 marzo 1969, n. 52

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
52/1969
Data di deposito
28 marzo 1969
Data di decisione
21 marzo 1969
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Bonifacio
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:52

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23, legge n. 604 del 8 giugno 1962
  • art. 4, legge n. 851 del 27 giugno 1942
  • art. 46, legge n. 604 del 8 giugno 1962
  • art. 173, comma 1, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
  • legge n. 851 del 27 giugno 1942

Parametri

Massime

Massima n. 3202

La IX disp. trans. Cost., secondo la quale la Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Carta fondamentale, "adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni", va valutata diversamente negli effetti che ne conseguono, a seconda dei rapporti tra le modifiche legislative da essa richieste e l'attuazione dell'ordinamento regionale nelle parti del territorio nazionale in cui i nuovi enti ancora non esistono. Laddove l'adempimento dell'indirizzo imposto dalla Costituzione al legislatore presuppone avvenuta la realizzazione delle regioni, le norme di adeguamento alla Costituzione non potranno essere introdotte fin quando le regioni non diventino operanti. In mancanza di tale presupposto, l'inerzia del legislatore protratta al di la' del termine triennale, pur non comportando, di per se sola, l'illegittimita' delle norme non adeguate, non puo' determinare l'esclusione del sindacato della Corte sulla conformita' di esse al vigente sistema delle autonomie.

Massima n. 3203

Per la ricostruzione del concetto della autonomia di provincie e comuni proclamata dagli artt. 5 e 128 della Costituzione, puo' essere utilmente impiegato il criterio storico non gia' pero' con indistinto riferimento a tutta la legislazione sugli enti locali esistente al momento della entrata in vigore della Costituzione, ma solo a quel nucleo fondamentale e tradizionale delle liberta' municipali svoltosi durante il regime democratico prima delle disposizioni restrittive introdotte dal fascismo. La stessa fissazione di un termine per l'adeguamento normativo previsto dalla IX disp. trans. della Costituzione fa presumere che le esigenze delle autonomie provinciali e comunali furono ritenute dallo stesso costituente non del tutto soddisfatte dalle preesistenti leggi ordinarie.

Massima n. 3204

La sfera di autonomia riconosciuta e garantita dalla Costituzione a provincie e comuni sarebbe compromessa se ai due enti fosse sottratta del tutto la disponibilita' degli strumenti necessari all'esercizio delle funzioni in cui l'autonomia si esplica. Figurano tra tali strumenti e rientrano pertanto nel concetto della autonomia spettando alle provincie e ai comuni i poteri inerenti alle burocrazie poste al loro servizio. Poiche' le autonomie locali non possono essere considerate avulse dall'ordinamento generale, in base all'art. 128 della Costituzione, le funzioni delle provincie e dei comuni, e quindi il rapporto di impiego dei dipendenti locali possono essere disciplinati, a salvaguardia di esigenze generali, con leggi del Parlamento. A maggior ragione, riguardo allo stato giuridico dei segretari delle provincie e dei comuni, dati i compiti particolarmente delicati attribuiti ad essi, ed anche in ossequio al principio del buon andamento dell'amministrazione pubblica, sancito dall'art. 97 della Costituzione, si giustifica l'emanazione, da parte dello Stato, di norme idonee a garantire che l'ufficio sia conferito ad elementi professionalmente preparati e selezionati attraverso concorsi nazionali, ed inoltre che agli interessati sia riconosciuta una stabilita' che li ponga al riparo da possibili arbitri. Pertanto, nell'esame della regolamentazione dello stato giuridico dei segretari comunali e provinciali, in relazione al problema del rispetto delle autonomie locali, si dovra' di volta in volta accertare se le suddette disposizioni legislative si siano mantenute nell'ambito delle esigenze generali volute soddisfare ed abbiano lasciato agli enti locali quel minimo di poteri di cui anche in questo settore essi devono godere.

Massima n. 3205

Le disposizioni degli artt. 23 e 46 della legge 8 giugno 1962 n. 604, circa i bandi di concorso nazionali e la nomina, in seguito ad essi, dei segretari generali provinciali di prima classe, conferiscono in materia al ministro per l'interno e quindi allo Stato, dei poteri non discrezionali ma vincolati anche nel contenuto. Di fronte alla omissione dei relativi atti o alla loro illegittimita', l'amministrazione provinciale, titolare di un autonomo interesse alla copertura del posto, puo' esperire i normali rimedi giurisdizionali. Ne' il bando di concorso ne' il decreto ministeriale di nomina del vincitore a segretario provinciale, regolati dalle suddette disposizioni, sono incompatibili, in astratto, con un sistema nel quale, una volta intervenuta la nomina del segretario generale della provincia da parte della competente autorita' statale, il conseguente rapporto di impiego venga a costituirsi con l'amministrazione locale. Pertanto ne' gli artt. 23 e 46 della legge 8 giugno 1962 n. 604, ne', a maggior ragione, l'art. 4 della legge 27 giugno 1942, n. 851 (che in via transitoria consente, in alcuni casi, alle amministrazioni provinciali, di procedere alla nomina del segretario per concorso interno o per promozione) portano offesa al principio di autonomia delle amministrazioni provinciali.

Massima n. 3206

La qualifica del segretario generale provinciale come funzionario dello Stato risulta dall'art. 173, primo comma, del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, nel testo modificato dalla legge 27 giugno 1942, n. 851.

Massima n. 3207

Nel processo incidentale di legittimita' costituzionale la Corte e' tenuta a pronunciarsi nei limiti definiti dal giudice a quo. Essa pertanto non puo' esaminare disposizioni che non siano state impugnate e non condizionino necessariamente il contenuto delle norme denunciate.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 giugno 1942, n. 851, contenente "modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, concernenti il nuovo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali", e degli artt. 23 e 46 della legge 8 giugno 1962, n. 604, contenente "modificazioni allo stato giuridico ed all'ordinamento delle carriere dei segretari comunali e provinciali", sollevate dalle ordinanze indicate in epigrafe in riferimento agli artt. 5 e 128 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

Testo integrale

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