Corte costituzionale
Sentenza n. 28/1969
Corte cost., sent. 5 marzo 1969, n. 28
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 28/1969
- Data di deposito
- 5 marzo 1969
- Data di decisione
- 14 febbraio 1969
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:28
Norme oggetto del giudizio
- art. 553, n. 2, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 3170
L'istituto della revisione costituisce mezzo straordinario di difesa del condannato, preordinato, nel sistema delle impugnazioni penali, alla riparazione degli errori giudiziari, mediante l'annullamento delle sentenze di condanna, che siano riconosciute ingiuste posteriormente alla formazione del giudicato. Subordinata a condizioni, limitazioni e cautele allo scopo di contemperarne le finalita' con l'interesse alla certezza e stabilita' delle situazioni giuridiche conseguenti a pronunzie penali di condanna passate in giudicato, l'istituto risponde all'esigenza della tutela dell'innocente, nell'ambito della garanzia accordata dalla Costituzione ai diritti inviolabili della personalita'.
Massima n. 3171
La norma contenuta nell'art. 553, n. 2, del Cod. proc. pen., nella parte in cui esclude dal diritto di proporre istanza per la revisione del giudicato penale, coloro che siano stati condannati per contravvenzione e non siano stati dichiarati, in conseguenza della stessa pronunzia, contravventori abituali o professionali, e' in contrasto col principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), non essendo detta esclusione, in rapporto alle finalita' ed alla positiva disciplina dell'istituto, sorretta da motivi razionali e logicamente rispondenti ad una obiettiva diversita' di situazioni, in confronto degli altri soggetti a favore dei quali la revisione e' ammessa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 553, n. 2, del Codice di procedura penale limitatamente alle parole: "se in conseguenza di essa il condannato è stato dichiarato contravventore abituale o professionale".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
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