Corte costituzionale

Sentenza n. 28/1969

Corte cost., sent. 5 marzo 1969, n. 28

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
28/1969
Data di deposito
5 marzo 1969
Data di decisione
14 febbraio 1969
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:28

Norme oggetto del giudizio

  • art. 553, n. 2, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 3170

L'istituto della revisione costituisce mezzo straordinario di difesa del condannato, preordinato, nel sistema delle impugnazioni penali, alla riparazione degli errori giudiziari, mediante l'annullamento delle sentenze di condanna, che siano riconosciute ingiuste posteriormente alla formazione del giudicato. Subordinata a condizioni, limitazioni e cautele allo scopo di contemperarne le finalita' con l'interesse alla certezza e stabilita' delle situazioni giuridiche conseguenti a pronunzie penali di condanna passate in giudicato, l'istituto risponde all'esigenza della tutela dell'innocente, nell'ambito della garanzia accordata dalla Costituzione ai diritti inviolabili della personalita'.

Massima n. 3171

La norma contenuta nell'art. 553, n. 2, del Cod. proc. pen., nella parte in cui esclude dal diritto di proporre istanza per la revisione del giudicato penale, coloro che siano stati condannati per contravvenzione e non siano stati dichiarati, in conseguenza della stessa pronunzia, contravventori abituali o professionali, e' in contrasto col principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), non essendo detta esclusione, in rapporto alle finalita' ed alla positiva disciplina dell'istituto, sorretta da motivi razionali e logicamente rispondenti ad una obiettiva diversita' di situazioni, in confronto degli altri soggetti a favore dei quali la revisione e' ammessa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 553, n. 2, del Codice di procedura penale limitatamente alle parole: "se in conseguenza di essa il condannato è stato dichiarato contravventore abituale o professionale".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

Testo integrale

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