Corte costituzionale
Sentenza n. 23/1969
Corte cost., sent. 20 febbraio 1969, n. 23
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 23/1969
- Data di deposito
- 20 febbraio 1969
- Data di decisione
- 13 febbraio 1969
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:23
Norme oggetto del giudizio
- art. 91, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923
Parametri
Massime
Massima n. 3148
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 91 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 (legge di registro) che impone (anche) al curatore del fallimento il quale, ai sensi degli artt. 106 e 108 della stessa legge, voglia avvalersi in giudizio di scritture private poste in essere dall'imprenditore commerciale non ancora dichiarato fallito e soggette a registrazione in termine fisso, e debba richiederne la registrazione, l'obbligo di pagare per intero l'ammontare dell'imposta in occasione del compimento di tale atto, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Massima n. 3149
Il curatore del fallimento che richieda la registrazione di un atto posto in essere dal fallito, prima della dichiarazione di fallimento, si presenta nei confronti dell'atto e dell'amministrazione finanziaria dello Stato come portatore di un interesse autonomo: conseguentemente sopra di lui non grava un obbligo di registrazione, ma soltanto un onere, in rapporto all'interesse dell'ufficio fallimentare a disporre per il giudizio della singola scrittura registrata.
Massima n. 3150
L'art. 91 della legge di registro che impone anche al curatore del fallimento di pagare per intero l'imposta di registro sugli atti posti in essere dal fallito prima della dichiarazione di fallimento e che debbano essere presentati in giudizio, non viola l'art. 3 della Costituzione in rapporto al principio della par condicio creditorum. Tale norma non si pone sul terreno della ripartizione dell'attivo e non e' destinata ad operare entro i confini segnati dalle relative disposizioni che presuppongono e rispettano la par condicio creditorum. Essa rientra invece tra le disposizioni relative alla riscossione del tributo di registro, realizzando, anzi, una posizione di eguaglianza tra tutti i debitori di imposta, ed opera nell'ambito del meccanismo di esazione dell'imposta.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva la legge del registro, sollevata dal tribunale di Milano con ordinanza del 10 novembre 1966, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
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