Corte costituzionale

Sentenza n. 22/1969

Corte cost., sent. 20 febbraio 1969, n. 22

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
22/1969
Data di deposito
20 febbraio 1969
Data di decisione
13 febbraio 1969
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:22

Norme oggetto del giudizio

  • art. 128, comma 1, regio decreto legge n. 1827 del 4 ottobre 1935
  • legge n. 1155 del 6 aprile 1936
  • regio decreto legge n. 1827 del 4 ottobre 1935

Parametri

Massime

Massima n. 3144

Il precetto enunciato nel secondo comma dell'art. 38 Cost., il quale attribuisce valore di principio fondamentale al diritto dei lavoratori a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita' e vecchiaia e di disoccupazione involontaria, e' immediatamente operante nell'ordinamento giuridico ed e' quindi rilevante ai fini del sindacato di costituzionalita' sulle leggi ordinarie. (Nella specie la difesa dell'I.N.P.S., aveva eccepito che la norma predetta avesse carattere soltanto programmatico e non precettivo).

Massima n. 3145

Il principio generale della intangibilita' delle pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in ordine alla cessione ed a procedure esecutive o cautelari, enunciato dal primo comma dell'art. 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, converito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, risponde al precetto dell'art. 38, secondo comma della Costituzione. Al detto principio, sul riflesso delle particolari finalita' della tutela previdenziale, diretta ad assicurare i mezzi indispensabili di sostentamento ai lavoratori, che per invalidita' e vecchiaia non siano piu' in grado di provvedere, con un sufficiente reddito di lavoro, alle proprie esigenze di vita, sono consentite soltanto le eccezioni espressamente stabilite da disposizioni di legge, che siano aderenti ai precetti dell'art. 38, secondo comma della Costituzione (v. sent. 18/1960).

Massima n. 3146

Le pensioni per invalidita' e vecchiaia, secondo il principio espresso nell'art. 38, secondo comma Cost., rispondono al criterio di pubblico interesse inteso ad assicurare la corresponsione agli aventi diritto di un "minimum" vitale, il cui ammontare e' determinato dal legislatore con apprezzamenti a lui riservati. Esse, per loro natura e per le finalita' alimentari alle quali assolvono, per principio generale sono sottratte alla disponibilita' degli interessati, ad ogni misura cautelare od espropriativa, nonche' alla compensazione, pur nelle forme della trattenuta. Nelle ipotesi eccezionali nelle quali, a tutela dell'interesse dei creditori, siano ammesse tali misure in largo senso espropriative, queste devono essere strettamente circoscritte secondo espresse e tassative disposizioni, concernenti sia la specie del credito vantato contro l'assicurato, sia la parte della pensione che possa costituire oggetto di realizzazione coattiva di detto credito.

Massima n. 3147

La norma dell'art. 128, secondo comma del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, in quanto col solo limite, non sufficiente, del previo provvedimento giudiziario, per qualsiasi titolo e senza limitazione di ammontare, conferisce all'Istituto nazionale della previdenza sociale la facolta' di esercitare il diritto di trattenuta, in via di compensazione, sulle pensioni da esso dovute, non risponde al precetto dell'articolo 38, secondo comma della Costituzione. Detta norma e' pertanto, costituzionalmente illegittima.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 128, secondo comma, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nella parte in cui attribuisce all'Istituto nazionale della previdenza sociale il diritto di trattenere sulle pensioni l'ammontare delle somme ad esso dovute in forza di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI

- GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE.

Testo integrale

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