Corte costituzionale
Sentenza n. 18/1969
Corte cost., sent. 17 febbraio 1969, n. 18
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 18/1969
- Data di deposito
- 17 febbraio 1969
- Data di decisione
- 12 febbraio 1969
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:18
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione siciliana del 26 luglio 1968
Parametri
- art. 12, statuto regione Sicilia
- art. 97, Costituzione
- art. 5, Costituzione
Massime
Massima n. 3133
Non essendo fondata l'interpretazione dell'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 26 luglio 1968, sull'esercizio della caccia, che e' posta a fondamento dell'impugnazione e secondo la quale con tale norma si sarebbe voluto transitoriamente consentire all'Assessore per l'agricoltura e le foreste di colmare le lacune derivanti dalla mancata emanazione di una organica legge regionale regolatrice della materia mediante atti normativi legislativi o regolamentari, e dovendosi invece ritenere la competenza del Ministro dell'agricoltura, deve dichiararsi infondata la questione di costituzionalita' proposta nei confronti del suddetto art. 1 per violazione dell'art. 12 dello Statuto regionale.
Massima n. 3134
Dato il carattere meramente riproduttivo della preesistente normativa statale rivestito dall'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 26 luglio 1968, sull'esercizio della caccia, e dato che l'art. 2 della legge stessa non fa che confermare quanto gia' risultava dall'art. 2 della legge regionale 8 luglio 1948, n. 35, tali disposizioni non sono in contrasto col principio di legalita' della funzione amministrativa stabilito dall'art. 97 della Costituzione e volta ad assicurare il buon andamento e l'imparzialita' della pubblica Amministrazione.
Massima n. 3135
Dato che, nel territorio della Regione siciliana, i Comitati provinciali della caccia rientrano fra gli uffici periferici dell'Amministrazione regionale dell'agricoltura e quindi sono essi organi di decentramento, non ha ragion d'essere la censura dedotta nei confronti della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 26 luglio 1968, sull'esercizio della caccia, per violazione dell'art. 5 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 26 luglio 1968, recante "Esercizio della caccia nel territorio della Regione siciliana", in riferimento agli artt. 5 e 97 della Costituzione e 12 dello Statuto regionale siciliano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
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