Corte costituzionale

Sentenza n. 18/1969

Corte cost., sent. 17 febbraio 1969, n. 18

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
18/1969
Data di deposito
17 febbraio 1969
Data di decisione
12 febbraio 1969
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:18

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione siciliana del 26 luglio 1968

Parametri

Massime

Massima n. 3133

Non essendo fondata l'interpretazione dell'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 26 luglio 1968, sull'esercizio della caccia, che e' posta a fondamento dell'impugnazione e secondo la quale con tale norma si sarebbe voluto transitoriamente consentire all'Assessore per l'agricoltura e le foreste di colmare le lacune derivanti dalla mancata emanazione di una organica legge regionale regolatrice della materia mediante atti normativi legislativi o regolamentari, e dovendosi invece ritenere la competenza del Ministro dell'agricoltura, deve dichiararsi infondata la questione di costituzionalita' proposta nei confronti del suddetto art. 1 per violazione dell'art. 12 dello Statuto regionale.

Massima n. 3134

Dato il carattere meramente riproduttivo della preesistente normativa statale rivestito dall'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 26 luglio 1968, sull'esercizio della caccia, e dato che l'art. 2 della legge stessa non fa che confermare quanto gia' risultava dall'art. 2 della legge regionale 8 luglio 1948, n. 35, tali disposizioni non sono in contrasto col principio di legalita' della funzione amministrativa stabilito dall'art. 97 della Costituzione e volta ad assicurare il buon andamento e l'imparzialita' della pubblica Amministrazione.

Massima n. 3135

Dato che, nel territorio della Regione siciliana, i Comitati provinciali della caccia rientrano fra gli uffici periferici dell'Amministrazione regionale dell'agricoltura e quindi sono essi organi di decentramento, non ha ragion d'essere la censura dedotta nei confronti della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 26 luglio 1968, sull'esercizio della caccia, per violazione dell'art. 5 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 26 luglio 1968, recante "Esercizio della caccia nel territorio della Regione siciliana", in riferimento agli artt. 5 e 97 della Costituzione e 12 dello Statuto regionale siciliano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

Testo integrale

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