Corte costituzionale
Sentenza n. 161/1969
Corte cost., sent. 22 dicembre 1969, n. 161
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 161/1969
- Data di deposito
- 22 dicembre 1969
- Data di decisione
- 11 dicembre 1969
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo de Marco
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:161
Norme oggetto del giudizio
- art. unico, decreto del Presidente della Repubblica n. 1378 del 2 ottobre 1960
Parametri
Massime
Massima n. 3496
La delega conferita al Governo dall'art. 1 dalla legge n. 741 del 1959, per la emanazione di norme aventi forza di legge alle clausole dei contratti collettivi, stipulate anteriormente alla legge stessa, trova un preciso limite nel fine di assicurare minimi di trattamento economico e normativo per tutti gli appartenenti ad una determinata categoria; fine dal quale esorbita, con conseguente eccesso della delega, ogni estensione a clausole che abbiano per oggetto la predisposizione di procedimenti e modalita' rivestenti carattere meramente strumentale rispetto alla disciplina predetta. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 della Costituzione (Eccesso di delega) l'articolo unico del D.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1378, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes il tentativo di conciliazione preveduto dall'art. 50 del contratto collettivo nazionale 24 ottobre 1958 per gli intermedi e dall'articolo 44 del contratto collettivo nazionale 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti dalle imprese esercenti la produzione del cemento ed amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1960, n. 1378, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes il tentativo di conciliazione, preveduto dall'art. 50 del contratto collettivo nazionale 24 ottobre 1958 per gli intermedi e dall'art. 44 del contratto collettivo nazionale 11 dicembre 1958 per gli impiegati, dipendenti dalle imprese esercenti la produzione del cemento ed amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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