Corte costituzionale

Sentenza n. 161/1969

Corte cost., sent. 22 dicembre 1969, n. 161

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
161/1969
Data di deposito
22 dicembre 1969
Data di decisione
11 dicembre 1969
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo de Marco
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:161

Norme oggetto del giudizio

  • art. unico, decreto del Presidente della Repubblica n. 1378 del 2 ottobre 1960

Parametri

Massime

Massima n. 3496

La delega conferita al Governo dall'art. 1 dalla legge n. 741 del 1959, per la emanazione di norme aventi forza di legge alle clausole dei contratti collettivi, stipulate anteriormente alla legge stessa, trova un preciso limite nel fine di assicurare minimi di trattamento economico e normativo per tutti gli appartenenti ad una determinata categoria; fine dal quale esorbita, con conseguente eccesso della delega, ogni estensione a clausole che abbiano per oggetto la predisposizione di procedimenti e modalita' rivestenti carattere meramente strumentale rispetto alla disciplina predetta. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 della Costituzione (Eccesso di delega) l'articolo unico del D.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1378, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes il tentativo di conciliazione preveduto dall'art. 50 del contratto collettivo nazionale 24 ottobre 1958 per gli intermedi e dall'articolo 44 del contratto collettivo nazionale 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti dalle imprese esercenti la produzione del cemento ed amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1960, n. 1378, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes il tentativo di conciliazione, preveduto dall'art. 50 del contratto collettivo nazionale 24 ottobre 1958 per gli intermedi e dall'art. 44 del contratto collettivo nazionale 11 dicembre 1958 per gli impiegati, dipendenti dalle imprese esercenti la produzione del cemento ed amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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