Corte costituzionale
Sentenza n. 152/1969
Corte cost., sent. 17 dicembre 1969, n. 152
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 152/1969
- Data di deposito
- 17 dicembre 1969
- Data di decisione
- 10 dicembre 1969
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:152
Norme oggetto del giudizio
- art. 199, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 3467
Il secondo comma dell'art. 199 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e' viziato di illegittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude che siano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, fino alla data del primo gennaio 1966, gli agenti delle imposte di consumo - di cui al terzo comma dell'art. 4 dello stesso decreto - i quali, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgono in via non occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti. E' ingiustificata, invero, la disparita' di trattamento derivante dal fatto che per tali agenti sia stato escluso l'obbligo dell'assicurazione, fino alla data del primo gennaio 1966 mentre tutti gli altri lavoratori dipendenti sottoposti al medesimo rischio per il loro servizio presso macchine, fruiscono della tutela assicurativa, a prescindere dalla qualifica, anche impiegatizia, loro spettante nella impresa e dallo espletamento di altre eventuali mansioni non manuali (art. 2 R.D. 15 dicembre 1936, n. 2276).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 199 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui esclude che gli agenti delle imposte di consumo di cui al terzo comma dell'art. 4 dello stesso decreto, siano soggetti alla assicurazione obbligatoria fino alla data del 1 gennaio 1966.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale. Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERA - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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