Corte costituzionale
Sentenza n. 145/1969
Corte cost., sent. 3 dicembre 1969, n. 145
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 145/1969
- Data di deposito
- 3 dicembre 1969
- Data di decisione
- 27 novembre 1969
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:145
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 431 del 5 giugno 1967
- 314/4, codice civile
- 314/5, codice civile
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 3421
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 314/4 del Codice civile (introdotto con la legge 5 giugno 1967, n. 431), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, dopo avere disposto che sono dichiarati in stato di adottabilita' i minori di eta' inferiore agli anni otto in situazione di abbandono, prevede implicitamente, con la norma di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, che la denuncia di cui al successivo art. 314/5 e l'inizio del relativo procedimento debbano aver luogo prima del compimento dell'ottavo anno di eta' da parte del minore.
Massima n. 3422
Non e' sindacabile il giudizio di rilevanza formulato dal giudice a quo qualora sia sorretto da adeguata motivazione.
Massima n. 3423
Con l'introduzione nel nostro ordinamento dell'istituto dell'adozione speciale il legislatore ha voluto ampliare e migliorare la tutela giuridica e morale dei minori in situazione di abbandono. Ma, nel contempo, tenute presenti le esigenze della famiglia legittima e di quella naturale, ha predisposto condizioni e procedimenti in modo tale da rendere possibile l'adozione speciale, con i relativi effetti giuridici, solo nei confronti dei minori di cui, con le opportune garanzie, sia accertata l'esistenza della situazione di abbandono materiale e morale.
Massima n. 3424
E' razionale che il legislatore, nell'esercizio del potere discrezionale che gli e' proprio, abbia ricondotto l'inizio del procedimento diretto alla dichiarazione del minore in stato di abbandono alla conoscenza, da parte degli organi giurisdizionali competenti, della situazione di abbandono e cioe' del fatto da accertare, ed abbia predisposto strumenti e modi astrattamente sufficienti per assicurare quella conoscenza relativamente a tutti i minori di eta' inferiore agli anni otto, che si trovino in situazione di abbandono.
Massima n. 3425
Le disparita' che in fatto possono verificarsi in dipendenza dell'applicazione di una norma ma non come conseguenza diretta e prevista, non rilevano in sede di controllo di legittimita' costituzionale della norma stessa sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314/4 del Codice civile, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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