Corte costituzionale

Sentenza n. 145/1969

Corte cost., sent. 3 dicembre 1969, n. 145

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
145/1969
Data di deposito
3 dicembre 1969
Data di decisione
27 novembre 1969
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:145

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 431 del 5 giugno 1967
  • 314/4, codice civile
  • 314/5, codice civile

Parametri

Massime

Massima n. 3421

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 314/4 del Codice civile (introdotto con la legge 5 giugno 1967, n. 431), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, dopo avere disposto che sono dichiarati in stato di adottabilita' i minori di eta' inferiore agli anni otto in situazione di abbandono, prevede implicitamente, con la norma di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, che la denuncia di cui al successivo art. 314/5 e l'inizio del relativo procedimento debbano aver luogo prima del compimento dell'ottavo anno di eta' da parte del minore.

Massima n. 3422

Non e' sindacabile il giudizio di rilevanza formulato dal giudice a quo qualora sia sorretto da adeguata motivazione.

Massima n. 3423

Con l'introduzione nel nostro ordinamento dell'istituto dell'adozione speciale il legislatore ha voluto ampliare e migliorare la tutela giuridica e morale dei minori in situazione di abbandono. Ma, nel contempo, tenute presenti le esigenze della famiglia legittima e di quella naturale, ha predisposto condizioni e procedimenti in modo tale da rendere possibile l'adozione speciale, con i relativi effetti giuridici, solo nei confronti dei minori di cui, con le opportune garanzie, sia accertata l'esistenza della situazione di abbandono materiale e morale.

Massima n. 3424

E' razionale che il legislatore, nell'esercizio del potere discrezionale che gli e' proprio, abbia ricondotto l'inizio del procedimento diretto alla dichiarazione del minore in stato di abbandono alla conoscenza, da parte degli organi giurisdizionali competenti, della situazione di abbandono e cioe' del fatto da accertare, ed abbia predisposto strumenti e modi astrattamente sufficienti per assicurare quella conoscenza relativamente a tutti i minori di eta' inferiore agli anni otto, che si trovino in situazione di abbandono.

Massima n. 3425

Le disparita' che in fatto possono verificarsi in dipendenza dell'applicazione di una norma ma non come conseguenza diretta e prevista, non rilevano in sede di controllo di legittimita' costituzionale della norma stessa sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314/4 del Codice civile, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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