Corte costituzionale
Sentenza n. 142/1969
Corte cost., sent. 20 novembre 1969, n. 142
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 142/1969
- Data di deposito
- 20 novembre 1969
- Data di decisione
- 13 novembre 1969
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:142
Norme oggetto del giudizio
- regio decreto n. 1016 del 5 giugno 1939
- legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 5 del 10 maggio 1966
- art. 21, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951
Parametri
- legge costituzionale n. 1 del 31 dicembre 1963
- art. 25, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 3412
La Regione Friuli-Venezia Giulia nell'assoggettare con la legge 10 maggio 1966, n. 5, l'intera provincia di Udine e quella di Pordenone alla disciplina giuridica sostantiva dettata dal T.U. 5 giugno 1939, n. 1016 per la zona faunistica delle Alpi non ha fatto altro se non esercitare la competenza legislativa primaria attribuitale dall'art. 4 della legge costituzionale 31 dicembre 1963, n. 1, operando mediante rinvio e facendo proprio cosi' il contenuto delle disposizioni legislative statali.
Massima n. 3413
Le sanzioni penali continuano a ricevere applicazione, per forza propria, ossia come sanzioni poste da leggi statali, in qualsiasi luogo in cui sia legittimamente vigente il rispettivo regime giuridico, senza cioe' che faccia differenza se la legge statale intervenga successivamente a comminare sanzioni penali per l'inosservanza di norme regionali o se, invece, tali sanzioni gia' esistano nella legislazione statale, identicamente operando cosi' nell'ipotesi di trasgressione delle norme poste dalle leggi dello Stato, come nell'ipotesi di trasgressione di norme regionali posteriormente emanate ed aventi - come nella specie - lo stesso contenuto e lo stesso oggetto di quelle.
Massima n. 3414
Se alla regione (nella specie Friuli-Venezia Giulia) fosse vietato di legiferare, direttamente o mediante rinvio, in materia di caccia, solo perche' le norme da essa emanate comportano l'applicazione di pene predisposte da norme statali con riferimento alle stesse fattispecie o a fattispecie comprensive anche di quelle risultanti dalla legge regionale, alla regione verrebbe in realta' sottratta una competenza che statutariamente le spetta.
Massima n. 3415
Anche ad ammettere che la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1966, n. 5, abbia perseguito il fine di consentire ai comuni inclusi nei territori delle provincie di Udine e Pordenone la costituzione di riserve comunali di caccia, non ne seguirebbe per cio' solo un vizio di legittimita' costituzionale, in quanto l'applicazione dello speciale regime della zona faunistica delle Alpi implica - oggettivamente - una maggiore tutela della fauna locale: il che senza dubbio e' conforme all'interesse nazionale che sta a fondamento della legislazione statale in materia. Cio' e' indirettamente confermato dall'art. 21 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, contenente norme di attuazione dello Statuto del Trentino-Alto Adige, che fa obbligo a questa Regione di non diminuire la protezione attualmente concessa alla selvaggina in dipendenza dell'appartenenza del territorio alla zona faunistica delle Alpi.
Massima n. 3416
La Regione Friuli-Venezia Giulia con la legge 10 maggio 1966, n. 5, non ha violato "i principi che informano il nostro ordinamento giuridico" per aver modificato i confini della zona delle Alpi senza i pareri prescritti dall'art. 5 del T.U. del 1939, in quanto essa non ha sostituito una propria legge ai concreti provvedimenti amministrativi che sarebbero, fuori della Regione, di competenza del Ministro dell'agricoltura e foreste, ma, legiferando per relationem, ha sottoposto una parte del suo territorio alla medesima identica disciplina prevista dalla legge statale per le localita' rientranti nella zona faunistica delle Alpi: la vera portata di questa legge regionale sta in una equiparazione legale, ai fini della disciplina della caccia, del territorio di Udine e Pordenone agli altri territori nei quali vige quello speciale regime giuridico.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione del Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1966, n. 5, portante estensione a tutto il territorio della Provincia di Udine, compreso il circondario di Pordenone, delle facoltà riservistiche della zona delle Alpi, sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 29, secondo comma, 3 e 5 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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