Corte costituzionale

Sentenza n. 134/1969

Corte cost., sent. 15 luglio 1969, n. 134

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
134/1969
Data di deposito
15 luglio 1969
Data di decisione
1° luglio 1969
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:134

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, n.3, legge della Regione siciliana n. 3 del 9 marzo 1959

Parametri

Massime

Massima n. 3386

Per accertare la regolarita' del procedimento di formazione delle leggi, ed in particolare la conformita' del testo promulgato rispetto a quello approvato, la Corte costituzionale puo' e deve valersi di tutti gli elementi utili per ricostruire la realta' di quanto avvenuto nel corso del procedimento ed in primo luogo, percio', delle varie pubblicazioni, parzialmente e lacunosamente disciplinate nei regolamenti assembleari, destinate a dare pubblica notizia dei lavori legislativi, interpretandone secondo i comuni canoni logici il significato e l'esatta portata.

Massima n. 3387

I processi verbali, i resoconti sommari e stenografici, i messaggi dei presidenti delle assemblee legislative costituiscono mezzi di prova, particolarmente autorevoli, di quanto avvenuto nel corso di un procedimento legislativo, ma a nessuno di essi e' riconosciuta efficacia privilegiata, giacche', se cosi' fosse, la garanzia del rispetto delle norme costituzionali sarebbe concretamente rimessa all'organo attestante una "verita' legale" incontrovertibile, anziche' al giudice della costituzionalita' delle leggi; ne' rileva in contrario la provenienza di tali atti, o di alcuni fra essi, da pubblici ufficiali, quali sono i Presidenti delle Camere e delle Assemblee regionali, essendo risaputo che non tutti gli atti formati da pubblici ufficiali sono atti pubblici facenti fede fino a querela di falso.

Massima n. 3388

Il messaggio del Presidente di un'Assemblea legislativa e' istituzionalmente rivolto ad attivare l'organo cui spetta di porre in essere la fase successiva del procedimento legislativo (sia esso la seconda Camera, come nel Parlamento nazionale dopo la prima approvazione, sia il Presidente competente a promulgare, come nel caso delle leggi regionali e delle leggi statali dopo intervenuta la seconda approvazione), sicche' l'efficacia delle attestazioni in esso contenute e' circoscritta - al piu' - all'ambito dei rapporti tra gli organi concorrenti a vario titolo al procedimento predetto. Cfr.: sent. n. 9/1959.

Massima n. 3389

Il processo verbale della seduta di un'Assemblea legislativa si considera formato con l'approvazione nella seduta successiva ed e' sottoscritto dal Presidente e dal Segretario funzionanti in tale seduta, e non gia' in quella cui esso ha riferimento, di guisa che, a tutto concedere, esso non potrebbe far fede, in ipotesi, che dell'avvenuta approvazione, e cioe' del consenso dei presenti al momento della lettura.

Massima n. 3390

Una disposizione di legge, relativa alle cause di ineleggibilita' a consigliere comunale, che si riferisce nel testo promulgato e pubblicato a "coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o da enti o istituti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del comune stesso" nonche' ai "loro amministratori" non e' formalmente illegittima per il fatto che tanto il resoconto stenografico quanto il processo verbale della seduta dell'Assemblea in cui la legge venne approvata rechino la diversa dizione "...dipendenti sovvenzionati e sottoposti a vigilanza del comune", quando tutta una serie di univoci indizi concorra viceversa a far concludere che quest'ultima formula e' dovuta a mero errore materiale, poiche' un errore di verbalizzazione o di trascrizione non puo' determinare un vizio di costituzionalita' delle leggi.

Massima n. 3391

La correzione di errori materiali rientra nella facolta' di coordinamento, anche secondo la nozione piu' restrittiva che si voglia darne, cosi' come vi rientra la eventuale correzione lessicale dei testi per conformarne la dizione alla sostanza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 3, della legge regionale siciliana 9 marzo 1959, n. 3, recante aggiunte e modifiche alla legge regionale 5 aprile 1952, n. 11, sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali della Regione siciliana, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento all'art. 13 dello statuto della Regione siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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