Corte costituzionale
Sentenza n. 129/1969
Corte cost., sent. 11 luglio 1969, n. 129
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 129/1969
- Data di deposito
- 11 luglio 1969
- Data di decisione
- 1° luglio 1969
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:129
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 799 del 3 maggio 1948
- art. 10, decreto legge luogotenenziale n. 348 del 19 ottobre 1944
- art. 12, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 469 del 27 dicembre 1946
Parametri
Massime
Massima n. 3377
Il principio costituzionale secondo cui l'imposizione di prestazioni patrimoniali e' autorizzata solo "in base alla legge" non e' da intendersi in senso incondizionato e rigorosamente inderogabile, onde non contrasta con l'art. 23 della Costituzione l'assegnazione ad organi amministrativi di compiti concernenti la determinazione di elementi, presupposti o limiti variamente individuabili di una prestazione imponibile in base a dati ed apprezzamenti tecnici, alla sola condizione che siano preventivamente indicati in modo sufficiente i criteri direttivi di base o le linee generali da servire per delimitare la discrezionalita' nella produzione di fonti secondarie della disciplina.
Massima n. 3378
Il sistema posto in essere dagli artt. 10 D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 348, e 12 del D.L.C.P.S. 27 dicembre 1946, n. 469, che conferiscono al Ministro per le finanze la facolta' di emanare, in casi determinati, decreti per la corresponsione della imposta sulle entrate in abbonamento mediante canoni ragguagliati al volume degli affari, o "una tantum" mediante l'applicazione di aliquote condensate, circoscrive "a priori" l'ambito delle facolta' consentite al Ministro, attraverso il riferimento a metodi ben conosciuti, praticati e regolati nel diritto e nella pratica tributaria, ed attua cosi' un collegamento tra atti normativi primari e successivi provvedimenti ministeriali in base ad elementi individuabili nel tempo, di natura tecnico-economica e in quanto tali discrezionalmente valutabili. Le dette norme, la cui attuazione e' comunque assistita sia dalla garanzia generale data dal controllo giurisdizionale della legittimita' dei decreti, sia dalla garanzia particolare concessa ai singoli contribuenti, sotto le condizioni forme e termini di cui al D.L.L. 27 dicembre 1946, n. 469, e D.L. 3 maggio 1948, n. 799, non sono pertanto in contrasto con l'invocato principio della riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione.
Massima n. 3379
Il ricorso a presunzioni, consentito dagli artt. 10 D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 348 e 12 del D.L.C.P.S. 27 dicembre 1946, n. 469, che conferiscono al Ministro per le finanze la facolta' di emanare, in casi determinati, decreti per la corresponsione della imposta sull'entrata in abbonamento mediante canoni ragguagliati al volume degli affari, o "una tantum" mediante la applicazione di aliquote condensate, si giustifica in materia fiscale rappresentando il conseguimento di una verita' giuridica in caso di fatti di difficile accertamento.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata con ordinanza 19 ottobre 1967 del tribunale di Milano in riferimento all'art. 23 della Costituzione - dell'art. 10 del D.L.Lgt. 19 ottobre 1944, n. 348, recante "provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata" e dell'art. 12 del D.L.C.P.S. 27 dicembre 1946, n. 369, recante "nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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