Corte costituzionale
Sentenza n. 126/1969
Corte cost., sent. 8 luglio 1969, n. 126
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 126/1969
- Data di deposito
- 8 luglio 1969
- Data di decisione
- 1° luglio 1969
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:126
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 570 del 31 luglio 1954
Parametri
Massime
Massima n. 3369
Alla configurazione della delegazione legislativa al Governo, a norma dell'art. 76 Cost., non osta il principio della riserva di legge in materia tributaria. La garanzia stabilita nell'art. 23 della Costituzione non vieta che, con l'osservanza dei limiti stabiliti nel citato art. 76 della stessa Carta costituzionale, possa essere demandata al Governo l'emanazione di atti in materia di imposte aventi lo stesso valore della legge ordinaria, purche' la volonta' del Parlamento di delegare l'esercizio della potesta' legislativa, trovi essa stessa espressione nella legge formale, a conclusione della "normale procedura" di esame ed approvazione della legge, in conformita' dell'art. 72, ultimo comma, della Costituzione.
Massima n. 3370
Non e' richiesto che la legge indichi espressamente il Governo quale destinatario della autorizzazione ad emanare l'atto delegato, ma e' sufficiente che la legge si riferisca sostanzialmente agli organi che, a norma dell'art. 92, primo comma, della Costituzione, compongono il Governo stesso. E' rilevante al riguardo la circostanza che tanto la legge attributiva del potere, quanto il decreto emanato sulla base di esso, contengano la formula "sentito il Consiglio dei Ministri", la quale non raramente ricorre nella prassi per indicare la deliberazione, necessaria per l'esercizio della delega, dell'organo collegiale composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Massima n. 3371
Ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, costituiscono requisiti della legge con la quale e' delegato al Governo l'esercizio della potesta' legislativa, la definizione dell'oggetto, la determinazione dei criteri e principi direttivi, la prefissione del termine per l'esercizio del potere-dovere delegato. Concorrendo tali requisiti, aventi nella specie univoco riscontro nei lavori preparatori parlamentari, deve ritenersi che l'art. 3 della legge 31 luglio 1954, n. 570, nel demandare al Governo la formazione ed approvazione delle tabelle prevedute nel precedente art. 1 (riguardanti l'elenco dei prodotti per i quali e' stabilita la restituzione dell'I.G.E. all'atto della esportazione e l'elenco delle merci colpite all'atto dell'importazione, da imposta di conguaglio) ha inteso legittimamente delegare l'esercizio della potesta' legislativa mediante l'emanazione di un decreto avente valore di legge, e non attribuire competenza meramente amministrativa. E' significativo al riguardo che la legge attributiva del potere non richieda il previo parere del Consiglio di Stato, quale organo di consulenza obbligatoria in materia regolamentare e che l'audizione di detto organo non risulti neppure dal preambolo del decreto delegato, nel quale peraltro non ricorre alcuna qualificazione di regolamento, o altra amministrativa analoga.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 31 luglio 1954, n. 570 (restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati ed istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni), proposta, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, con ordinanza 5 gennaio 1968 della Corte d'appello di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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