Corte costituzionale
Sentenza n. 124/1969
Corte cost., sent. 8 luglio 1969, n. 124
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 124/1969
- Data di deposito
- 8 luglio 1969
- Data di decisione
- 1° luglio 1969
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:124
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 9, regio decreto n. 1016 del 5 giugno 1939
- art. 1, legge n. 799 del 2 agosto 1967
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 3359
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale la norma impugnata va identificata in base ai termini in cui il giudice a quo ha definito la questione, e non secondo i generici riferimenti ad articoli di legge eventualmente contenuti nel dispositivo dell'ordinanza di rinvio. Pertanto, nonostante che il dispositivo delle due ordinanze, di identico contenuto, emesse dal Pretore di Pignataro Maggiore in data 23 febbraio 1968 e pubblicate nella Gazz. Uff. n. 127 del 18 maggio 1968, faccia generico riferimento all'art. 1 della legge sulla caccia 2 agosto 1967, n. 799, modificatrice del T.U. n. 1016 del 1939, la questione con esse proposta riguarda esclusivamente il comma nono dell'art. 8 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, nel testo risultante delle modifiche apportate da quella legge.
Massima n. 3360
Il nono comma dell'art. 8 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 (T.U. delle leggi sulla caccia) nel testo risultante dalle modifiche ad esso apportate dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, prescrive che chi usa della licenza di caccia "deve dimostrare in ogni momento di avere la assicurazione per un capitale unico di responsabilita' civile verso terzi pari ad un minimo di lire 5 milioni" e stabilisce che i contravventori siano puniti con la revoca della licenza da tre a cinque anni e con le pene che l'art. 7 dello stesso testo unico sulla caccia prevede per il cacciatore sprovvisto di licenza.
Massima n. 3361
Se legittimo e' il precetto contenuto in una norma di legge, legittima, in riferimento al principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, e' la discriminazione da esso fatta, nel sanzionarlo, tra chi vi presta osservanza e chi lo viola.
Massima n. 3362
L'onere dell'assicurazione per la responsabilita' civile imposto, agli effetti del legittimo uso della licenza di caccia, dall'art. 8, comma nono, del testo unico delle leggi sulla caccia (R.D. 5 giugno 1939, n. 1016) modificato dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, risponde alla esigenza di salvaguardare i diritti dei terzi e si inquadra perfettamente in quel regime pubblicistico dell'esercizio venatorio, che trova giustificazione anche nella pericolosita' della caccia.
Massima n. 3363
L'assoggettamento, statuito dall'art. 8, comma nono, del T.U. delle leggi sulla caccia (R.D. 5 giugno 1939, n. 1016) modificato dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, del cacciatore munito di licenza ma privo di assicurazione alla stessa ammenda comminata per chi caccia senza licenza, e' espressione della discrezionalita' del legislatore.
Massima n. 3364
Nell'art. 8, comma nono, del T.U. sulla caccia (R.D. 5 giugno 1939, n. 1016) modificato dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, la legge subordina all'assicurazione il legittimo uso della licenza: di tal che cacciare senza assicurazione significa abusare della licenza stessa e porsi quindi in una situazione che legittimamente il legislatore puo' colpire con pena, e che, in particolare, rende del tutto razionale la misura punitiva, aggiunta all'ammenda, della temporanea revoca della licenza.
Massima n. 3365
L'art. 8, comma nono, del T.U. delle leggi sulla caccia (R.D. 5 giugno 1939, n. 1016) modificato dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, nel vietare, e nel punire, l'esercizio della caccia, da parte di chi sia privo di assicurazione di responsabilita' verso terzi, non da' luogo ad ingiustificate disparita' di trattamento, ne' tra cacciatori muniti di assicurazione e cacciatori che ne sono privi, ne' fra chi caccia senza licenza, e chi caccia con regolare licenza pur avendo ottemperato all'obbligo dell'assicurazione. Pertanto, non sussistendo, ne' sotto l'uno, ne' sotto l'altro profilo, alcuna violazione del principio costituzionale di eguaglianza, la questione proposta con le due ordinanze del pretore di Pignataro Maggiore in data 23 febbraio 1968, pubblicate nella Gazz. Uff. n. 127 del 18 maggio 1968, va dichiarata infondata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. l della legge 2 agosto 1967, n. 799 (contenente modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), nella parte relativa all'art. 8, comma nono, del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, sollevata dalle ordinanze indicate in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTTSTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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