Corte costituzionale
Sentenza n. 117/1969
Corte cost., sent. 8 luglio 1969, n. 117
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 117/1969
- Data di deposito
- 8 luglio 1969
- Data di decisione
- 30 giugno 1969
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:117
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, n.3, legge n. 382 del 2 agosto 1997
Parametri
Massime
Massima n. 3344
Va dichiarata inammissibile, perche' manifestamente irrilevante, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, n. 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382 che conferiva al governo "la facolta' di provvedere con speciali regolamenti alla repressione dell'abigeato, del pascolo abusivo e dei danneggiamenti alle proprieta' private con facolta' di comminare le pene stabilite dagli artt. 424 e 426 del codice penale" in riferimento all'art. 25, comma secondo, della Costituzione, fondata sul rilievo che la norma impugnata avrebbe violato il principio della riserva di legge in materia penale per aver lasciato ampi poteri al Governo sia in ordine alla configurazione dei singoli reati, sia in ordine alla scelta e determinazione delle pene che avrebbero dovuto essere comminate dalle norme regolamentari emanate. Quand'anche la Corte ritenesse fondata tale questione, la dichiarazione d'illegittimita' costituzionale della norma autorizzativa non spiegherebbe alcun effetto sulla validita' delle norme penali contenute nel regolamento approvato con R.D. 14 luglio 1898, n. 404 emanato in forza della citata legge di delega, della cui trasgressione il giudice di merito e' chiamato a decidere. L'efficacia di tale dichiarazione non potrebbe invero retroagire oltre l'1 gennaio 1948, data nella quale la norma autorizzativa sarebbe divenuta incompatibile col principio della riserva di legge sancito dall'art. 25, ma nessuna incidenza avrebbe sulla validita' di atti che siano stati emanati - e tale e' il caso del regolamento n. 404 del 1898 - nell'esercizio del potere conferito dalla norma medesima in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione. Cfr.: sent. n. 73/1968.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3, della legge 2 agosto 1897, n. 382, "portante provvedimenti per la Sardegna" sollevata dal pretore di Sassari con ordinanza 10 febbraio 1968, in riferimento all'art. 25, comma secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VTNCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE.
Testo integrale
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