Corte costituzionale

Sentenza n. 117/1969

Corte cost., sent. 8 luglio 1969, n. 117

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
117/1969
Data di deposito
8 luglio 1969
Data di decisione
30 giugno 1969
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:117

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, n.3, legge n. 382 del 2 agosto 1997

Parametri

Massime

Massima n. 3344

Va dichiarata inammissibile, perche' manifestamente irrilevante, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, n. 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382 che conferiva al governo "la facolta' di provvedere con speciali regolamenti alla repressione dell'abigeato, del pascolo abusivo e dei danneggiamenti alle proprieta' private con facolta' di comminare le pene stabilite dagli artt. 424 e 426 del codice penale" in riferimento all'art. 25, comma secondo, della Costituzione, fondata sul rilievo che la norma impugnata avrebbe violato il principio della riserva di legge in materia penale per aver lasciato ampi poteri al Governo sia in ordine alla configurazione dei singoli reati, sia in ordine alla scelta e determinazione delle pene che avrebbero dovuto essere comminate dalle norme regolamentari emanate. Quand'anche la Corte ritenesse fondata tale questione, la dichiarazione d'illegittimita' costituzionale della norma autorizzativa non spiegherebbe alcun effetto sulla validita' delle norme penali contenute nel regolamento approvato con R.D. 14 luglio 1898, n. 404 emanato in forza della citata legge di delega, della cui trasgressione il giudice di merito e' chiamato a decidere. L'efficacia di tale dichiarazione non potrebbe invero retroagire oltre l'1 gennaio 1948, data nella quale la norma autorizzativa sarebbe divenuta incompatibile col principio della riserva di legge sancito dall'art. 25, ma nessuna incidenza avrebbe sulla validita' di atti che siano stati emanati - e tale e' il caso del regolamento n. 404 del 1898 - nell'esercizio del potere conferito dalla norma medesima in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione. Cfr.: sent. n. 73/1968.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3, della legge 2 agosto 1897, n. 382, "portante provvedimenti per la Sardegna" sollevata dal pretore di Sassari con ordinanza 10 febbraio 1968, in riferimento all'art. 25, comma secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VTNCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE.

Testo integrale

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