Corte costituzionale
Sentenza n. 116/1969
Corte cost., sent. 8 luglio 1969, n. 116
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 116/1969
- Data di deposito
- 8 luglio 1969
- Data di decisione
- 30 giugno 1969
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:116
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, comma 1, legge n. 15 del 19 gennaio 1963
- art. 67, comma 1, regio decreto n. 1765 del 17 agosto 1935
- art. 112, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 3341
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 67, comma primo del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali) nella parte in cui dispone che l'azione per conseguire dall'INAIL la rendita per inabilita' permanente si prescrive col decorso del termine ivi previsto anche nel caso in cui entro lo stesso termine tale inabilita' non abbia ridotto l'attitudine al lavoro in misura superiore al minimo indennizzabile. In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e' illegittimo l'art. 16, comma primo, della legge 19 gennaio 1963, n. 15 (modifiche e integrazioni al R.D. 17 agosto 1935, n. 1765) e l'art. 112, comma primo, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
Massima n. 3342
L'art. 67, primo comma, R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, il quale dispone che "l'azione per conseguire le prestazioni stabilite nel presente decreto si prescrive nel termine di un anno dal giorno... della manifestazione della malattia professionale", si riferisce a tutte le ipotesi di prima liquidazione della rendita per inabilita' permanente conseguente a malattia professionale, ed anche al caso di revisione della rendita gia' liquidata. Pertanto anche quando il grado minimo di inabilita' permanente indennizzabile si determini in un momento successivo alla data di manifestazione della malattia, il termine prescrizionale decorre egualmente da quest'ultima data. Da cio' deriva che il cit. art. 67 e' in contrasto con l'art. 38 Cost.. Infatti, nell'ambito dell'ipotesi prospettata, il diritto dei lavoratori a che siano effettivamente garantiti mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di malattia, trova un rilevante ed ingiustificato limite nella disciplina dettata dal ripetuto art. 67, atteso che, sia pure in quella specifica ipotesi, si verifica la prescrizione del diritto.
Massima n. 3343
Dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 67, comma primo, del R.D. 17 agosto 1939, n. 1765, nella parte in cui dispone che l'azione per conseguire dall'INAIL la rendita per inabilita' permanente si prescrive col decorso del termine ivi previsto anche nel caso in cui entro lo stesso termine tale inabilita' non abbia ridotto l'attitudine al lavoro in misura superiore al minimo indennizzabile, discende che, verificandosi in concreto un fatto capace di rientrare in quella previsione normativa, il diritto alla rendita puo' essere fatto valere nei modi e nei termini previsti per la revisione. Di questa ci si puo' servire non solo nel caso di modifica da apportare ad un precedente provvedimento emesso dall'istituto, ma anche nel caso di costituzione della rendita e cioe' di prima liquidazione della stessa, dovendosi considerare come posti sullo stesso piano e l'aggravamento dei postumi ed il raggiungimento del grado minimo indennizzabile.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 67, comma primo, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 (disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali), nella parte in cui dispone che l'azione per conseguire dall'I.N.A.I.L. la rendita per inabilità permanente si prescrive col decorso del termine ivi previsto anche nel caso in cui entro lo stesso termine tale inabilità non abbia ridotto l'attitudine al lavoro in misura superiore al minimo indennizzabile;
dichiara altresì, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma primo, della legge 19 gennaio 1963, n. 15 (modifiche e integrazioni al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765) nonché dell'art. 112, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
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