Corte costituzionale
Sentenza n. 11/1969
Corte cost., sent. 10 febbraio 1969, n. 11
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 11/1969
- Data di deposito
- 10 febbraio 1969
- Data di decisione
- 30 gennaio 1969
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:11
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 1822 del 28 settembre 1939
- legge n. 375 del 28 marzo 1968
Parametri
- art. 3, lett. g, statuto regione Sardegna
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 3109
Le Regioni, in quanto soggetti di autonomia e titolari di poteri circoscritti alla disciplina delle sole materie tassativamente enumerate, sono legittimate a sollevare questioni di costituzionalita' solo per la tutela dell'interesse all'esercizio dei poteri stessi, quali risultano dagli statuti o da norme della Costituzione, e pertanto esclusivamente contro quelle leggi dello Stato che appaiono lesive delle proprie sfere di competenza. Cfr.: Sent. 32/1960, 1/1961.
Massima n. 3110
Non lede la competenza della Regione sarda la legge statale 28 marzo 1968, n. 375, con la quale e' stata disciplinata la concessione di un contributo finanziario dello Stato alle imprese titolari di concessioni di autoservizi di linea ordinari ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni, non essendo precluso ne' imposto alla Regione sarda di effettuare analoghe concessioni.
Massima n. 3111
Posto che una violazione del principio di eguaglianza a danno di una regione puo' essere configurata quale lesione della sua sfera di competenza compiuta da una legge statale quando questa attribuisca ad una o piu' regioni un beneficio dal quale altre siano escluse, non ricorre questa ipotesi nel caso della legge 28 marzo 1968, n. 375, con la quale e' stata disciplinata la concessione di un contributo finanziario dello Stato alle imprese titolari di concessioni di autoservizi di linea ordinari ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione sarda nei confronti della legge statale 28 marzo 1968, n. 375, recante "Erogazione di contributi straordinari alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori", in relazione all'art. 3, lett. g, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
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