Corte costituzionale

Sentenza n. 11/1969

Corte cost., sent. 10 febbraio 1969, n. 11

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
11/1969
Data di deposito
10 febbraio 1969
Data di decisione
30 gennaio 1969
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:11

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 1822 del 28 settembre 1939
  • legge n. 375 del 28 marzo 1968

Parametri

Massime

Massima n. 3109

Le Regioni, in quanto soggetti di autonomia e titolari di poteri circoscritti alla disciplina delle sole materie tassativamente enumerate, sono legittimate a sollevare questioni di costituzionalita' solo per la tutela dell'interesse all'esercizio dei poteri stessi, quali risultano dagli statuti o da norme della Costituzione, e pertanto esclusivamente contro quelle leggi dello Stato che appaiono lesive delle proprie sfere di competenza. Cfr.: Sent. 32/1960, 1/1961.

Massima n. 3110

Non lede la competenza della Regione sarda la legge statale 28 marzo 1968, n. 375, con la quale e' stata disciplinata la concessione di un contributo finanziario dello Stato alle imprese titolari di concessioni di autoservizi di linea ordinari ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni, non essendo precluso ne' imposto alla Regione sarda di effettuare analoghe concessioni.

Massima n. 3111

Posto che una violazione del principio di eguaglianza a danno di una regione puo' essere configurata quale lesione della sua sfera di competenza compiuta da una legge statale quando questa attribuisca ad una o piu' regioni un beneficio dal quale altre siano escluse, non ricorre questa ipotesi nel caso della legge 28 marzo 1968, n. 375, con la quale e' stata disciplinata la concessione di un contributo finanziario dello Stato alle imprese titolari di concessioni di autoservizi di linea ordinari ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione sarda nei confronti della legge statale 28 marzo 1968, n. 375, recante "Erogazione di contributi straordinari alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori", in relazione all'art. 3, lett. g, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

Testo integrale

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