Corte costituzionale
Sentenza n. 108/1969
Corte cost., sent. 26 giugno 1969, n. 108
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 108/1969
- Data di deposito
- 26 giugno 1969
- Data di decisione
- 19 giugno 1969
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:108
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana del 30 aprile 1969
- art. 1, legge della Regione siciliana del 30 aprile 1969
- decreto del Presidente della Regione siciliana n. 6 del 29 ottobre 1955
- legge della Regione siciliana n. 16 del 15 marzo 1963
- art. 2, legge della Regione siciliana del 30 aprile 1969
Parametri
- art. 51, Costituzione
- art. 15, statuto regione Sicilia
- art. 14, lett. O, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 3331
L'art. 51 della Costituzione non esclude che la Regione siciliana, giusta gli artt. 14, lett. o, e 15 dello Statuto, abbia potesta' legislativa primaria in materia di elettorato, ma riflette l'esigenza di carattere generale che la disciplina dei diritti elettorali, in quanto attinenti alle strutture essenziali di uno Stato a base democratica, sia dettata con norme destinate tendenzialmente ad operare su tutto il territorio della Repubblica. Pertanto la Regione, nell'esercizio della potesta' legislativa primaria in materia elettorale non puo' dettare norme, riguardo ai diritti suddetti, che comportino deroghe, non giustificate e non razionali, alla legislazione elettorale statale che sia conforme al dettato della Costituzione e delle leggi costituzionali.
Massima n. 3332
Nell'esercizio della sua potesta' legislativa primaria in materia elettorale (artt. 14, lett. o, e 15 Statuto regionale) per quanto riguarda l'elettorato passivo, la Regione siciliana, non potendo non rispettare il principio di eguaglianza sancito dall'art. 51 Cost., non e' in condizione di prevedere nuove o diverse cause di ineleggibilita', a consigliere comunale e a consigliere provinciale riguardo a determinate categorie di soggetti, se non in presenza di situazioni esclusive per la Sicilia, ovvero diverse da quelle proprie delle stesse categorie di soggetti nel restante territorio nazionale, ed in ogni caso per motivi adeguati e ragionevoli e finalizzati alla tutela di un interesse generale. Cio' non si verifica nella legge della Regione siciliana approvata il 30 aprile 1969 (recante "modifiche alle cause di ineleggibilita' a consigliere comunale e a consigliere provinciale"), che prevede l'ineleggibilita' a consigliere comunale dei dipendenti dell'amministrazione provinciale nella cui circoscrizione si trova il comune (art. 1) e l'ineleggibilita' a consigliere provinciale degli impiegati dei comuni rientrati nell'ambito della circoscrizione provinciale (art. 2). L'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana (D.L.P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6 e legge regionale 15 marzo 1963, n. 16), non mette infatti in evidenza rilevanti elementi di differenziazione che qualifichino la posizione dell'impiegato del comune rispetto alla provincia, e di quello della provincia rispetto al comune, che di questa faccia parte, in modo diverso nei confronti delle stesse situazioni esistenti nel rimanente territorio dello Stato. La suddetta legge va percio' dichiarata illegittima per violazione dell'art. 51 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 aprile 1969, recante "Modifiche alle cause di ineleggibilità previste per la elezione a consigliere comunale ed a consigliere provinciale".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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